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Il conflitto AGCM Notai è finito: alcune riflessioni che riguardano tutte le Professioni regolamentate

Il conflitto AGCM NOTAI è finito: alcune riflessioni che riguardano tutte le Professioni regolamentate

Con il Provvedimento n. 27874 pubblicato sul Bollettino 32/2019 del 12/08/2019 dell’AGCM (scaricabile in pdf) è finito il conflitto fra AGCM e Notai, dopo vicende annose che hanno coinvolto anche la Corte Costituzionale.

La questione dei Notai: cosa ha deciso l'AGCM

tribunali-ctu.jpgIn sostanza l’Autorità ha deciso che comunque il Consiglio Notarile di Milano ha posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza e che in futuro si astenga dal porre in essere comportamenti analoghi (cioè pur se conformi alla Legge! ndr); tuttavia non rivestendo carattere di gravità ha determinato che non procederà all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Quindi l’Autorità rimane nella sua convinzione ed elargisce la sua “bontà”. Pazienza che alla fine tutto ciò abbia costato una montagna di euro ai Notai ricorrenti, allo Stato (avvocatura, Corte Costituzionale), alle Organizzazioni Professionali, in fin dei conti si è mossa l’economia!

La parte interessante è però la nota diretta al Presidente della Repubblica e al Presidente della Camera, sempre riportata nel medesimo bollettino, inerente alle considerazioni sulla Legge di Bilancio 2018 che di fatto ha determinato lo stop all’azione AGCM. Tale nota è stata fatta per auspicio che “la norma in questione venga prontamente espunta dall’ordinamento giuridico”. 

In sostanza si perseguano pure iniziative disciplinari, ma chi decide se sono turbative di mercato o meno deve rimanere solo e soltanto l’AGCM!

Andare ad analizzare nel dettaglio i contenuti della nota risulterebbe complesso e non certo nell’intento di un articolo informativo, ma rilevare alcune questioni penso sia nell’interesse di tutti i Professionisti.

Mi riallaccio solo ad una circolare del CNI che è la 1762 del 2015, poco nota se vogliamo alla totalità degli iscritti, ma ben nota agli Ordini in materia di liquidazione parcelle. In sostanza il parere di congruità rilasciato dall’Ordine è atto amministrativo e come tale soggetto a procedimento amministrativo; al pari di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione (quale un Ordine Professionale è) è quindi impugnabile presso il TAR e poi al Consiglio di Stato (Si badi bene non davanti all’AGCM).

Il CNI ricordando un provvedimento dell’AGCM che aveva sanzionato il Consiglio Nazionale Forense per 912.536,40 € (Bollettino AGCM 44 del 17/11/2014) concludeva: “Si raccomanda, in conclusione, prima di prendere decisioni su un tema così rilevante e delicato, di informare tempestivamente e consultare il Consiglio Nazionale, pena altrimenti il rischio dell’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie da parte dell’ANTITRUST, con tutte le conseguenze, anche risarcitorie, del caso”. 

Anche se l’ambito è diverso da quello disciplinare, penso che tutti convengano sul fatto che

l’azione degli Ordini verrebbe (e viene) pesantemente condizionata dallo strapotere Antitrust

(che ha il cannone dei soldi, mentre noi non abbiamo che ricorrere al TAR spendendo ulteriori soldi, magari poco giustificabili alla platea degli iscritti). Meglio lasciar perdere, pazienza bandi a 0 €, Ape a 30 € e chi più ne ha più ne metta, "Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare" (Dante “inferno”)?

Chiedo a Tutti, AGCM compresa, è giusto o levantino questo atteggiamento?

Facciano tutti un esame di coscienza e soprattutto siccome tutti perseguono un interesse pubblico sappiano che facendosi la guerra forse non lo perseguono affatto. Forse la strada della collaborazione che avevo paventato in un mio precedente articolo rimarrebbe quella più logica (e sensata?). Bisogna però che qualcuno (RPT ad esempio) faccia il primo passo e che l’altro (AGCM) accetti di discuterne; se no lasciamo perdere e continuiamo a farci la guerra, l’AGCM con i cannoni e noi con i coltelli. Davide contro Golia, pardon Golia contro Davide che non sa trovare la fionda.

 

Articolo integrale in PDF

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