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Bonus ristrutturazioni edilizie: ok anche alle manutenzioni ordinarie come sostituzione serramenti e infissi

Agenzia delle Entrate: gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi al bonus ristrutturazioni

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Anche se il decreto SCIA 2 ha 'declassato' alcuni interventi di manutenzione che prima era straordinaria a ordinaria, come ad esempio la sostituzione di infissi (che oggi è attività di edilizia libera), si può ritenere - attendendo una conferma ufficiale da parte del MIT - che tali lavori rientrino tra quelli detraibili in ottica bonus ristrutturazioni edilizie.

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nell'interpello 383/2019 del 17 settembre scorso, relativo ad un'istanza in merito ad interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura).

Richiamando il d.lgs. 222/2016, l’istante evidenzia che gli interventi sopra citati, in precedenza classificati come manutenzione straordinaria (quindi sicuramente detraibili con la normativa vigente sul recupero del patrimonio edilizio) sono stati declassati ad opere di manutenzione ordinaria, nell'ottica della semplificazione amministrativa.

L’istante ritiene che gli interventi già detraibili come ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, pur essendo "declassati" ad edilizia libera, conservino in ogni caso le caratteristiche tecnico-economiche originarie per cui devono essere detratti come avveniva prima del citato decreto SCIA 2 del D.M. 2 marzo 2018 (Glossario dell'edilizia libera) in quanto i decreti sopra richiamati, recepiti anche dalle Regioni, hanno solo una valenza di semplificazione burocratica.

Sostituzione infissi: ok al bonus ristrutturazioni edilizie

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le regole per accedere al bonus ristrutturazioni sono dettate dall’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi. L’articolo stabilisce che la detrazione fiscale è riconosciuta agli interventi di cui alle lettere a) b), c), e d) dell'art. 3 del dpr 380/2001. Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari e degli interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Quindi per il TU Edilizia la caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente. La sostituzione degli infissi non rientra quindi nella manutenzione ordinaria. E il Glossario? Per il DM 2 marzo 2018 sono manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.

Ma in realtà le modifiche introdotte dal Decreto Scia 2 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art.3 del dpr 380, cui l’art.16-bis del Tuir rimanda esplicitamente. Ne deriva che la sostituzione degli infissi può quindi continuare a godere della detrazione, così come le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.

La richiesta di chiarimento definitivo al MIT

In chiusura, l'Agenzia delle Entrate segnala che poiché la qualificazione dell'intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze della scrivente, ha formulato un’apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire se le modifiche intervenute in materia edilizia abbiano ridisegnato anche il confine tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 3 del citato testo unico. In tal caso, infatti, le richiamate modifiche normative potrebbero esplicare effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali in commento.