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Architetti e ingegneri liberi professionisti e dipendenti: cosa fare con Inarcassa e Inps? Gli obblighi

Cassazione: l’iscrizione a Inarcassa è preclusa agli ingegneri e agli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. I contributi vanno versati alla gestione separata Inps

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Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata Inps.

Gestione separata Inps e Inarcassa: quanti dubbi

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell'interessante ordinanza 23040/2019 dello scorso 16 settembre, con la quale si fa ulteriore chiarezza su un argomento molto gettonato e cioè: se un ingegnere o un architetto, inquadrato come lavoratore dipendente, svolge anche un’attività libero professionale per la quale già versa il contributo integrativo ad Inarcassa, deve anche versare i contributi alla gestione separata dell’Inps?

La risposta è affermativa, ma per arrivarci bisogna partire da lontano. Nel 'nostro' caso, l'Inps aveva iscritto d’ufficio alla gestione separata un professionista che, contemporaneamente all’attività di lavoro dipendente, per la quale era iscritto presso un’altra gestione assicurativa obbligatoria, svolgeva una attività da libero professionista. Per quest'ultimo, non sussisteva alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps dal momento che egli già versava il contributo integrativo a Inarcassa; nel caso in cui tale obbligo fosse esistito, questo sarebbe già caduto in prescrizione perchè calcolato dal momento in cui scadono i termini per il versamento dei contributi.

Gli obblighi dei professionisti con le due 'casse'

Un architetto o un ingegnere con un contratto di lavoro dipendente deve iscriversi alla gestione previdenziale obbligatoria prevista, tipicamente l'Inps in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, legge 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, DL 98/2011 (conv. con legge 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica.

Quindi, riassumendo, l'ingegnere o architetto libero professionista e dipendente versando i contributi all'Inps e il contributo integrativo ad Inarcassa, NON assolvere correttamente ai suoi obblighi nei confronti del Fisco, perché serve anche l'iscrizione alla gestione separata Inps.

Prescrizione della gestione separata Inps

In ultima istanza, la Cassazione precisa che il termine di prescrizione alla gestione separata Inps si calcola dal momento in cui sorge l’obbligo, cioè dal momento in cui si devono versare i contributi, non da quello per la dichiarazione dei redditi.

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