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Responsabilità del progettista negli interventi edilizi: l'assenza dal cantiere non è una giustificazione

Cassazione: l'attestazione del progettista di "conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti" comporta l'esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori

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Il progettista/direttore dei lavori non può 'lavarsi le mani' di un cantiere, firmando una denuncia di inizio attività e poi dileguandosi, disinterresandosi dello svolgimento dei lavori. Se poi vengono realizzate opere abusive, per le quali non bastava la SCIA ma serviva il permesso di costruire anche a insaputa dello stesso progettista, il responsabile sarà lui.

I paletti della Corte di Cassazione, nella sentenza 39317/2019 dello scorso 25 settembre, sono chiari e da segnare in rosso, facendo il paio con altre pronunce sul tema della responsabilità del tecnico e direttore dei lavori, una delle quali piuttosto recente e già trattata su Ingenio.

Nel caso specifico, siamo di fronte sd un ricorso presentato da un progettista che, a suo dire, aveva seguito e presentato le istanze per l'avvio dei lavori relativi a un piccolo deposito, lamentando che le altre opere - effettuate dopo quelle denunciate e autorizzate - non coincidevano con la Scia che aveva presentato e che non era stato informato dell'inizio dei lavori, non spettando a lui controllare.

La responsabilità del progettista secondo la Cassazione

Gli ermellini evidenziano che è configurabile la responsabilità del progettista in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l'attestazione del progettista di "conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti" comporta l'esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori (era stata così ritenuta immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, in concorso col proprietario e l'esecutore materiale, per avere realizzato, sulla base della attestazione di conformità agli strumenti urbanistici di un'opera precaria, oggetto di D.I.A., una struttura di rilevanti dimensioni, chiusa con finestre, destinata ad ospitare i clienti di un adiacente esercizio commerciale)(Sez. 3, n. 9058 del 04/10/2017, dep. 2018, Colucci e altri, Rv. 272506; Sez. 3, n. 28267 del 09/05/2008, Pacecca e altri, Rv. 240821).

L'assenza dal cantiere

Contrariamente ai rilievi del ricorrente, l'assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico (ad es. Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015, Crescenzi, Rv. 262423).

Quindi, se in atto di appello è stato sostenuto che il professionista non era mai stato messo a parte dell'inizio dei lavori, invero in ricorso è stato dato atto che progettazione e comunicazione dell'inizio dei lavori riguardavano appunto solamente una parte delle attività, secondo l'incarico ricevuto. Mentre era del tutto mancata la prova che l'imputato, quantunque formalmente direttore dei lavori, avesse taciuto in maniera compiacente circa l'esistenza di ulteriori lavori e difformità realizzate dopo l'esecuzione delle opere denunciate ed assentite.

Non è quindi emersa, anche a norma dell'art. 29 del dpr 380/2001, alcuna dissociazione del professionista, ben consapevole - alla stregua anche dei richiamati principi - delle conseguenze del proprio atteggiamento anche omissivo in relazione all'andamento dell'esecuzione delle opere (sulla cui contestuale realizzazione concorda anche lo stesso ricorrente, che ne ha tratto ragione per formulare l'eccezione di prescrizione di cui in fra), nemmeno sotto il profilo di una qualsivoglia contestazione alla committenza, ovvero all'impresa esecutrice, di avere dato corso ad un'attività che veniva a sovrapporsi e ad unirsi rispetto a quella in tesi assentita. Tant'è che la sentenza impugnata (la quale ha comunque inteso osservare che le opere siccome accertate integravano il reato edilizio in quanto eseguite in assenza del dovuto permesso di costruire) ha in realtà ascritto all'odierno ricorrente un comportamento del tutto inerte e - quantomeno - colpevolmente passivo, benché in definitiva il direttore dei lavori assuma anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori (cfr. Sez. 3, n. 34602 del 17/06/2010, Ponzio, Rv. 248328).

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