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L'equo compenso si bypassa a determinate condizioni: prestazioni a titolo gratuito dei professionisti possibili

Tar Lazio: la prestazione di lavoro resa a un'amministrazione pubblica da un professionista può essere a titolo gratuito, qualora, però, sia assoggettata a regole molto flessibili e offra vantaggi in termini di arricchimento professionale

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Ci risiamo, l'equo compenso resta un confine labile in attesa che venga predisposta una legge nazionale in materia.

L'attualità ci 'dice', infatti, che è ancora possibile il conferimento di incarichi di consulenza senza alcun compenso (cioè gratis), seppur a determinate condizioni particolari. Lo ha affermato il Tar Lazio nella sentenza 11411/2019 del 30 settembre scorso, riferita a un Avviso del Ministero delle Finanze per la ricerca di un supporto tecnico a elevato contenuto specialistico di professionalità altamente qualificate per svolgere consulenze a titolo gratuito, sul diritto nazionale ed europeo societario, bancario e dei mercati e intermediari finanziari, in vista anche dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

L'avviso, rivolto a esponenti del mondo accademico e professionisti (requisito di ammissione era una consolidata esperienza di almeno cinque anni nel rispettivo settore), prevedeva una durata biennale del rapporto, senza possibilità di rinnovo e con possibilità per il professionista, di recedere (con preavviso di trenta giorni), fermo restando l'obbligo, per lo stesso, di portare a termine un eventuale studio che avesse iniziato.

Il ricorso: l'equo compenso non è rispettato

Il corposo ricorso che chiede l'annullamento del bando, tra l'altro, comprende tra i motivi la violazione del diritto all’equo compenso - eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sviamento, disparità di trattamento, manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia, visto che "l'avviso propone un affidamento a titolo gratuito per tutti gli incarichi di consulenza; ciò sarebbe abnorme ed irragionevole".

Si evidenzia che la legge n. 172/2017, di conversione del DL 148/2017 (c.d.Decreto Fiscale), con l’art. 19-quaterdecies ha introdotto l’art. 13 bis
alla Legge Forense (legge n. 247/2012), sull’equo compenso. Il medesimo articolo ha esteso a tutti i lavoratori autonomi l’applicazione della previsione originariamente a favore degli avvocati e al contempo ne ha previsto l’applicazione anche nei confronti delle prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione.

La Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), ai commi 487 e 488 dell’art. 1, ha allargato ulteriormente questa disciplina, modificando
l’art. 13 bis. In particolare, vengono presunti non equi (con presunzione che non ammette prova contraria) i compensi inferiori a quelli previsti dalle apposite tabelle ministeriali: per gli avvocati si deve fare riferimento ai “parametri” individuati in base al D.M. del 2014. Tali compensi sarebbero da considerare nulli, proprio in quanto non equi, senza possibilità di derogare a tale disciplina. La norma parla di “prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti”, per cui non distingue tra appalti di servizi, incarichi legali fiduciari o incarichi professionali ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

La più recente giurisprudenza amministrativa, in un caso simile, ha chiarito che la P.A. non può richiedere prestazioni gratuite ai professionisti ed è illegittimo il bando che prevede prestazioni professionali a titolo gratuito (T.a.r. Campania – Napoli - sezione I - ordinanza 24-25 ottobre 2018, n. 1541).

Quindi, secondo il ricorrente, sarebbe priva di qualsiasi fondamento la dichiarazione del MEF nel suo comunicato stampa, secondo cui: “Esula completamente da questi rapporti, quindi, il tema dell’equo compenso che si riferisce a rapporti professionali di lavoro nell’ambito del settore privato”.Ciò perché la gratuità non sarebbe compatibile con l’obbligo di garantire il principio dell'equo compenso che la legge impone ora alle Pubbliche Amministrazioni.

La decisione del Tar: a determinate condizioni la prestazione gratuita è legittima

In ragione del carattere eventuale ed occasionale della consulenza, seppure nell’arco temporale ordinariamente di due anni, questo tipo di rapporto - inizia il Tar - non può qualificarsi come contratto di lavoro autonomo, che, rispetto alle Pubbliche Amministrazioni, è ammissibile se si ravvisano tutti i presupposti indicati all’art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs n. 165/2001. Tra l'altro, il professionista può recedere in qualsiasi momento è ciò rafforza il concetto.

Secondo i giudici amministrativi, l'obbligo di preavviso di trenta giorni obbedisce a una mera esigenza organizzativa (in quanto l'amministrazione ha necessità di conoscere preventivamente sull'apporto di quali professionalità nell'esame di questioni rilevanti può contare in un determinato periodo), mentre l'obbligo di concludere l'incarico è funzionale a un'azione della pubblica amministrazione efficace, che persegue il buon andamento (un'interruzione potrebbe, infatti, determinare perdite di tempo e degli apporti qualificati già conferiti dai professionisti che non intendano più portare avanti la consulenza).

Inoltre, il rapporto non si configura come appalto di servizi professionali, in quanto mancavano nell'avviso la previsione del numero ben definito di incarichi da conferire, dell'individuazione puntuale dell'oggetto e della consistenza di ciascun incarico, nonché di una selezione vera e propria, con una graduatoria finale.

Quindi, riassumendo:

  • questo tipo di consulenza a titolo gratuito è legittima, poiché "nel nostro ordinamento non si rinviene alcun divieto in questo senso";
  • la disciplina dell'equo compenso non si applica, proprio a fronte dell'assenza di un corrispettivo. Non c'è niente che impedisce al professionista di prestare la propria consulenza senza pretendere e ottenere alcun corrispettivo in denaro;
  • nel caso specifico, il professionista può trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione a eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche e altro, nonché quale possibilità di arricchire il proprio curriculum vitae. Questa situazione di miglioramento professionale riguarda peraltro sia i giovani professionisti, sia i soggetti con maggiore esperienza.

Il commento di Fondazione Inarcassa

egidio-comodo-fondazione-inarcassa-2019.jpgIl Presidente Comodo: “Pericoloso passo indietro. Così si legittima il lavoro gratuito”

“E’ un segnale importante che la questione sollevata dai giudici del Tribunale Amministrativo del Lazio sia giunta all’attenzione del Parlamento, del Ministro della Giustizia e del MEF con una interrogazione presentata al Senato. Il valore economico della prestazione professionale non solo è garante della difesa della dignità dei liberi professionisti ma anche della qualità dei servizi erogati ai cittadini e per nessun motivo il principio dell’equo compenso può essere messo in discussione”.

E’ negativo il giudizio del Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, sul pronunciamento del TAR del Lazio nella sentenza n. 11411 depositata il 30 settembre, che ha dichiarato legittima la manifestazione di interesse per incarichi di consulenza a titolo gratuito contenuta in un avviso pubblico emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Siamo stupiti della decisione di legittimare la gratuità del lavoro svolto da parte di migliaia di tecnici. Una sentenza pericolosa che va a ledere i diritti dei professionisti e che non possiamo accettare perché per ogni traguardo in tema di equo compenso - principio adottato ormai da moltissime leggi regionali - sembra esserci un passo indietro della giurisprudenza e questo non è tollerabile. Auspichiamo pertanto, che sia stabilito al più presto un sistema di regole più chiare e che si proceda ad una revisione di questa decisione, a noi incomprensibile, così da ridare piena legittimità al lavoro dei liberi professionisti”.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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