Data Pubblicazione:

Edifici abusivi e calamità naturali: non c'è nessun risarcimento! Le indicazioni di massima

Cassazione: l'amministrazione comunale non è tenuta a risarcire i danni, causati da una calamità naturale, ad un immobile abusivo

uffici.jpg

Avete uno studio professionale che è stato danneggiato da un’esondazione di acqua e fango causata da una falla presente nelle tubazioni per la raccolta dell’acqua piovana? Teoricamente, si tratta di calamità naturale rimborsabile ma attenzione: se il locale adibito a studio è abusivo o presenta delle irregolarità a livello edilizio, rischiate di non vedere un centesimo.

E' successo a un dentista, il quale si è visto negare il rimborso dei danni dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 20312/2019, ha accolto il ricorso del comune. Per la Corte suprema, infatti, l’amministrazione è tenuta alla manutenzione degli impianti e all’adozione di accorgimenti per evitare che il deflusso anomalo delle acque possa causare danni ingiusti ai cittadini ma la presenza di una irregolarità costruttiva aggrava gli obblighi della PA. Per questo sono state rivalutate le responsabilità dei soggetti coinvolti e negato il risarcimento del danno.

Le teoriche percentuali di responsabilità

Per completezza va segnalato che la Corte di Appello, in origine, aveva imposto al comune il 66% dell’importo dei danni per il locale al primo piano e del 34% per quello al piano terra, quindi comunque non la totalità, proprio dopo aver accertato che il proprietario aveva realizzato l’immobile danneggiato come ampliamento abusivo di un edificio preesistente.

I locali colpiti dall’esondazione erano stati costruiti senza attenersi alle regole dell'arte e posizionati in adiacenza della strada comunale, risultata in cattive condizioni di manutenzione: da qui il concorso di colpa che, però, per la PA non era corretto in quanto le uniche parti dello studio ad essere state allagate erano proprio quelle costruire abusivamente (cioè l'ampliamento).

Per la Cassazione il ragionamento è corretto. Nello specifico:

  • la sussistenza di una irregolarità costruttiva, sotto il profilo di un'insanabile mancanza di ius aedificandi, è certamente in grado di determinare l'effetto di esclusiva efficienza causale sul piano degli eventi causativi del danno da risarcire, stante la natura "conformativa" dei vincoli di edificabilità apposti sul diritto di proprietà, ex art. 42, 1 co., Cost. - i quali, pur comprimendo il diritto di proprietà, non possono essere definitivi propriamente come vincoli aventi natura espropriativa, e dunque non sono di per sé indennizzabili in quanto tali - (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 7 aprile 2010, n.1982);
  • il diritto soggettivo ad essere risarcito del danno provocato da fatto illecito altrui non può infatti comportare un arricchimento ingiustificato per chi, costruendo un immobile in assenza di ius aedificandi o di autorizzazione amministrativa, è onerato piuttosto - e in via permanente - di non aggravare le responsabilità della Pubblica Amministrazione nei confronti dei terzi che entrino in contatto con la cosa in sua custodia;
  • il difetto di concessione edilizia del bene danneggiato, difatti, viene ad affievolire, se non ad azzerare, il diritto del proprietario del bene ad essere risarcito per equivalente del danno sofferto, poiché la costruzione abusiva in tal caso non esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione, ma viene inevitabilmente a incidere sulla risarcibilità del relativo danno, qualora l'abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla PA nella custodia dei propri beni.

In definitiva, nel caso concreto, deve non solo tenersi conto del fatto che l'abuso edilizio commesso dal privato ha consentito - in diversa misura - la costruzione, in prossimità alla strada comunale, di vani ad uso abitativo in spregio delle regole tecniche e dell'arte e delle norme edilizie, ma anche che esso ha aggravato pesantemente la posizione di garanzia cui è tenuta la pubblica amministrazione. Pertanto, tale fatto è in grado di recidere, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., in concreto, il nesso causale tra il bene in custodia della Pubblica Amministrazione e il danno subito dal privato possessore del bene abusivamente costruito, azzerando lo spettro di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della pubblica amministrazione

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi