Sismabonus
Data Pubblicazione:

Sismabonus, quanto sconto? Dipende dall'autorizzazione iniziale, non dall'asseverazione. I dettagli

Agenzia delle Entrate: la fruizione delle nuove detrazioni è ammessa soltanto se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'entrata in vigore della norma di riferimento

sisma-bonus-ingenio-esterno.jpg

Il quantum dello sconto fiscale per un intervento di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) dipende dalla data di inizio delle procedure autorizzatorie. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 431 del 25 ottobre 2019 fornita a un contribuente che ha iniziato i lavori nel 2016 e modificato il progetto di “consolidamento” nel 2017 e che, pertanto intende fruire della maggiore detrazione introdotta dal Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), ha confermato questa linea di indirizzo.

Il Fisco ricorda che la disciplina di riferimento generale è l'art. 16-bis comma 1, lett. i), del TUIR, che qualifica agevolabili gli interventi che riguardano il consolidamento delle parti strutturali di edifici o complessi di edifici esistenti, mentre per le specifiche misure si fa riferimento alle norme del decreto legge 63/2013 (cfr. circolare n. 29/E del 18 settembre 2013). Con circolare del 31 maggio 2019 n. 13/E, è stato ribadito (confermando la circolare n. 7/E del 2018) che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data.

Tenuto conto, inoltre, che, ai fini della detrazione, è necessaria, tra l'altro, la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal citato D.M. n. 58 del 2017, nella medesima circolare è stato, altresì, precisato che, in base ad una interpretazione letterale delle norme, ai sensi dell'articolo 3, del citato decreto, per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.

Nel 'nostro' caso, l'originario Permesso di Costruire è stato richiesto e rilasciato nel corso del 2016, mentre l'istanza per il PdC in variante è stata presentata il 14 aprile 2017 e il relativo permesso rilasciato il 19 dicembre 2017. Il 27 luglio 2017, invece, è stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori del Permesso di costruire, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione.

Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'Istante, non emerge alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio e, considerato che, la Comunicazione di Inizio Lavori è stata presentata in ottemperanza al PdC originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, si ritiene che l'Istante non possa beneficiare della detrazione d'imposta di cui al citato art.16, del decreto legge 63/2013. Ciò indipendentemente dal momento di presentazione dell'asseverazione.

LA RISPOSTA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Sismabonus

Con questo TOPIC si è voluto raccogliere tutti gli articoli pubblicati su INGENIO sul tema del Sismabonus.

Scopri di più