Il parco edilizio italiano è costituito, in buona parte, da condomini che hanno generatori di calore obsoleti. Generalmente il rendimento medio stagionale di queste strutture (con distribuzione a colonne montanti, anello orizzontale scarsamente coibentato, termoregolazione solo climatica e terminali di emissione a radiatori) risulta inferiori al 60%, e molto raramente supera il 75%. Pertanto circa il 40% dell’energia disponibile nel combustibile viene sprecata prima di essere resa disponibile all’utenza.
A tal proposito la riqualificazione di una centrale termica mira, innanzitutto, ad aumentare il valore del rendimento termico dell’impianto, diminuendo così la spesa energetica. Oltre agli aspetti relativi all’efficienza del sistema, le riqualificazioni devono risolvere i problemi relativi alla sicurezza: ancora oggi, molte centrali termiche sono carenti sia dal punto di vista della sicurezza antincendio (Certificato di Prevenzione Incendi) che dal punto di vista della sicurezza dei recipienti in pressione (libretto matricolare INAIL).
Il D.Lgs. del 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i definisce l’impianto termico come: l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Lo stesso decreto chiarisce, inoltre, che non sono da considerarsi impianti termici: stufe e caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante e i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria.
In Italia, in particolar modo negli edifici condominiali, la maggior parte dei generatori sono caldaie a gas di tipo tradizionale, in ghisa o in acciaio, con bruciatori ad aria aspirata o soffiata; alcuni generatori sono vecchie caldaie a gasolio, mentre una parte, sempre più consistente, è costituita da caldaie a gas a condensazione.
Sono, pertanto, molteplici i casi in cui considerare una riqualificazione della caldaia risulta conveniente, quando:
La Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo, denominata Eco-Design, con lo scopo di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili preferendo tecnologie a minore impatto ambientale e miglior rendimento energetico, ha imposto a tutti gli stati membri dell’Unione Europea, a partire dal 26/09/2015, l’immissione sul mercato esclusivamente di apparecchi soddisfacenti i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica e di salvaguardia dell’ambiente.
In accordo con quanto riportato dal D.lgs. 19 agosto 2005, n.192 e s.m.i si ritiene responsabile dell’impianto termico:
Il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 chiarisce che il committente in caso di nuova installazione o sostituzione del generatore di calore ha l’obbligo di affidare l’incarico ad un’impresa abilitata, ai sensi del D.M. n. 37 del 2009, registrata alla Camera di Commercio e dotata di tutti i requisiti previsti; ed ha la responsabilità di mantenere in efficienza l’impianto come delineato nelle istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall’impresa.
Il committente, inoltre, ha l’obbligo di conservare la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza rilasciata dall’impresa a fine lavori. Tale dichiarazione deve essere redatta dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, eventualmente integrato con le varianti introdotte in corso d'opera. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
In caso di sostituzione, trasformazione e ampliamento diventa obbligatoria la redazione di un progetto; obbligatorio anche nel caso di impianti di climatizzazione aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora (46,5 kW); per potenza inferiore, invece, risulta comunque necessaria nel caso di impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate. Il progetto sarà redatto da un professionista iscritto negli albi professionali ma, per potenze inferiori a 46,5 kW, può essere redatto dal responsabile tecnico della ditta installatrice; e dovrà contenere:
Nel caso in cui l'impianto a base di progetto vari in corso d'opera, il progetto presentato dovrà essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.
L’obbligo della verifica INAIL (EX ISPESL) si applica (con riferimento al D.M. del 1 dicembre 1975 articolo 18 e 19) agli impianti centralizzati di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e potenza massima complessiva al focolare maggiore di 35 kW. In questi casi è necessario presentare denuncia all’associazione per il controllo della combustione (INAIL) ogni qual volta s’intenda effettuare l’installazione di un generatore di calore, s’intenda apportare modifiche ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori; s’intenda procedere alla sostituzione o modifiche dei generatori comportante un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quella dei generatori di calore esistente. Le denunce devono essere fatte dall’installatore mediante apposita modulistica e inviate all’INAIL prima dell’installazione e/o modifica dell’impianto. L’installatore deve presentare, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato con indicazione dello schema funzionale dell’impianto e dei dispositivi di sicurezza opportunamente dimensionati.
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