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Infortuni e malattie professionali: copertura INAIL non obbligatoria per architetti (e ingegneri) associati

Cassazione: l'obbligo di avere una copertura assicurativa INAIL in capo ai professionisti tecnici associati scatta solo se c’è attività manuale o di vigilanza in regime di subordinazione

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I membri di un’associazione tra professionisti, come ad esempio uno studio di architettura, non sono soggetti alla copertura assicurativa Inail a meno che non svolgano attività manuale, oppure attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 30428/2019, che conferma l'azione della Corte di Appello laddove ha negato la ricorrenza dei presupposti per l'esistenza dell'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 4 n. 7 del dpr 1124/1965 a mente del quale i soci di società di qualsiasi tipo, anche di fatto, sono assicurati all'INAIL se svolgono attività ritenuta pericolosa.

La Corte Suprema richiama, per giustificare la decisione, la sentenza n. 15971 del 2017 dove si è affermato il principio secondo il quale in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo (artt. 1, 4 e 9 del dpr 1124 del 1965) ne contemplano l'assoggettamento per le associazioni professionali. Si è affermato che pure la recente ordinanza della Corte Cost. 12.1.2016 n. 25 ha confermato la mancanza dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale.

Riepilogando:

  • ai sensi dell'art. 9, primo comma, dpr 1124 del 1965 sono soggetti alle disposizioni del titolo primo i datori di lavoro ivi indicati che, nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1, occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4. Al secondo comma, inoltre, sono elencati altri soggetti diversi dai datori di lavoro, pure tenuti all'obbligo assicurativo tra i quali non compaiono i liberi professionisti;
  • nel sistema assicurativo gestito dall'INAIL non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele;
  • i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società quando prestano attività lavorativa per lo scopo della società (c.d. dipendenza funzionale) sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro se svolgono attività lavorativa di tipo manuale ovvero se svolgono, in modo permanente o avventizio, attività non manuale (cioè intellettuale) di sovraintendenza al lavoro altrui
  • nel caso dell'associazione di professionisti, si tratta pur sempre di attività libero professionale resa in forma autonoma per cui, in difetto di attività manuale o di attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione, non può ravvisarsi la copertura assicurativa obbligatoria gestita dall'INAIL.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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