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I dehors fissi chiedono il permesso di costruire! Chiarimenti sulle "verande" di bar, ristoranti e negozi

Tar Brescia: il dehors a servizio di un esercizio commerciale non è una struttura precaria e, senza permesso, è abusivo

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I dehors permanenti non sono strutture precarie ma vere e proprie opere atte a soddisfare bisogni duraturi e non provvisori attraverso la permanenza nel tempo. Per questo, se realizzate senza permesso di costruire, scattano abuso edilizio e ingiunzione di demolizione.

La sentenza n.990/2019 del Tar Brescia è utile per fare chiarezza su questo tipo di struttura, il dehors. Nel caso specifico,il manufatto è descritto dall’amministrazione come “una struttura autonoma che costituisce, delimita e arreda uno spazio per il ristoro all’aperto, annesso al locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa" e "adibita a dehors permanente semichiuso, realizzato con elementi in legno (montanti, travi e travetti), avente dimensioni esterne di m 13,55 X 8,60 (superficie lorda mq 116,53). La struttura si regge su n. 12 montanti in legno 12 X 12 annegati in n. 10 botti riempite di calcestruzzo (…) ed è riparata dagli agenti atmosferici con telo plastificato affrancato ai travetti mediante legacci. L’ambiente è munito di impianto elettrico per alimentare ventilatori, lampade scaldanti, impianto di diffusione stereofonica; il pavimento è costituito da lastre di legno composite, sostenute e livellate da graticci. In definitiva la struttura è semichiusa lateralmente da tende in tessuto e tende saliscendi plastificate a delimitazione dell’ambito, poggia su suolo pavimentato, non è ancorata, ma ha caratteri di solidità”.

Questo tipo di opera, evidentemente, non può considerarsi 'provvisoria': l'asserita "facile amovibilità" nonché la mancanza di impianto di riscaldamento non costituiscono elementi idonei a conferire al dehors le caratteristiche di un'opera precaria, atteso che tale struttura non ha un utilizzo contingente e limitato nel tempo, ma è destinata a soddisfare bisogni duraturi e non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione, come è dimostrato nei fatti dalla circostanza che lo stesso viene mantenuto in loco e viene utilizzato da più di 7 anni.

E ancora:

  • va esclusa l’asserita valenza puramente pertinenziale del manufatto, in relazione al suo stretto collegamento con l’edificio principale, atteso che, per il suo impatto volumetrico, la veranda attrezzata incide significativamente e in modo permanente sull'assetto edilizio dell’enoteca, del quale amplia la superficie e la volumetria utile;
  • l'opera determina un autonomo organismo edilizio di rilevanti dimensioni, stabilmente destinato ad estensione, in ogni periodo dell’anno, del locale interno, e pertanto, per consistenza e funzione, deve essere qualificato come nuova opera, comportando una rilevante trasformazione edilizia del territorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 6 maggio 2013, n. 1193).

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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