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Appartamento in cambio dell'eredità: ok al regime del prezzo-valore. Le regole

Agenzia delle Entrate: può essere applicato il regime fiscale del “prezzo-valore” al trasferimento di proprietà di un immobile come corrispettivo della rinuncia all’eredità

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Ci troviamo di fronte ad un caso piuttosto frequente: una 'sorella' accetta la rinuncia verso corrispettivo all’eredità della madre a favore del 'fratello', in cambio del trasferimento della piena proprietà di un appartamento oggetto dell’eredità stessa. Si chiede, all'Agenzia delle Entrate, se può essere applicato il regime di tassazione del “prezzo-valore” previsto dall’art.1, comma 497, della legge n. 266/2005, in quanto cessione di immobile a titolo oneroso.

La risposta n.494 del Fisco è positiva, ma mette alcuni paletti importanti.

Regime del prezzo valore: cos'è

Il regime del cosiddetto “prezzo-valore” consente, al verificarsi di determinate condizioni (cessioni di abitazioni a favore di persone fisiche non esercenti attività commerciale, artistica o professionale, e a seguito di richiesta dell’acquirente al notaio) di effettuare il calcolo dell’imponibile sul valore catastale dell’immobile, a prescindere dal prezzo pattuito dalle parti, ed evita controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.

Nella risposta, vengono richiamate:

  • la risoluzione n. 121/2007, con la quale si ampliava il raggio d’azione del comma 497 sopracitato ad alcuni atti traslativi anche se non specificatamente previsti dalla disciplina in esame (come la nuda proprietà) e precisava che “costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento dei diritti reali di godimento su beni di ogni genere”;
  • lrisoluzione n. 320/2007, dove si è affermato che il “prezzo-valore” è ammesso anche in caso di permuta e, quindi, in mancanza di un corrispettivo non costituito da denaro, ma da cose o diritti. In tal caso, nell’atto, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 497 è necessario indicare l’eventuale conguaglio pattuito dalle parti e il valore dei beni permutati.

In definitiva, il regime fiscale del prezzo-valore si può applicare anche in questo caso, dove il corrispettivo concordato dai due fratelli non è costituito dal denaro, ma dal valore dell’appartamento trasferito. Nell’atto, però, deve essere indicato il valore attribuito all’abitazione, come espressamente stabilito dalla norma in relazione all’obbligo di indicare il corrispettivo pattuito.

LA RISPOSTA N.494 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' DISPONIBILE NEL FILE ALLEGATO

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