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Sopraelevazioni: il percorso obbligato è ok del Genio Civile, permesso di costruire, autorizzazione sismica

Consiglio di Stato: l'autorizzazione sismica aller sopraelevazioni è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico

Consiglio di Stato: l'autorizzazione sismica alle sopraelevazioni è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico

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E' davvero da stampare e 'appendere' al muro, la sentenza 7151/2019 del 21 ottobre scorso del Consiglio di Stato, incentrata sul corretto rispetto dell'art.90 dpr 380/2001, dedicata alle sopraelevazioni edilizie.

Fondamentalmente, Palazzo Spada ricorda il percorso obbligato, a livello urbanistico, che bisogna ottemperare e senza il quale i lavori edilizi sono illeciti. Nel caso di specie, per questo motivo, viene annullato sia un permesso di costruire che un permesso di costruire in sanatoria, sempre relativi alla medesima sopraelevazione in zona sismica.

L'adeguamento antisismico: a cosa serve la certificazione?

Il ricorso principale è incentrato sull'impugnazione del permesso di costruire col quale un comune aveva autorizzato la ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato sito in zona sismica.

Di fatto, quindi, verte sull’interpretazione dell’art. 90 del dpr 380/2001 e sul c.d. adeguamento antisismico, previsto dal punto C.9.1 del DM 16 gennaio 1996.

Secondo il TAR, che aveva rigettato il ricorso, per le costruzioni in zona sismica, il parere preventivo e/o autorizzazione del competente Ufficio Tecnico Regionale sul numero massimo di piani che possono essere costruiti, risulta necessario soltanto per gli edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, in quanto per gli edifici in muratura la predetta disposizione, al comma 1 “statuisce in modo tassativo e vincolato che tale edifici possono essere sopraelevati soltanto per un altro piano, per cui in tale caso non occorre alcun parere preventivo e/o autorizzazione da parte del competente Ufficio Tecnico”.

Il Consiglio di Stato, dopo aver citato testualmente l'art.90, evidenzia che la funzione della certificazione è quella di attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del Comune, l’idoneità della struttura “a sopportare” il nuovo carico.

Poiché tale verifica potrebbe avere anche carattere negativo e prevedere che nessun ulteriore piano è in concreto realizzabile, è logico ritenere che la stessa debba essere effettuata (ed anzi a maggior ragione) anche per le strutture in muratura, in relazione alle quali la sopraelevazione è peraltro potenzialmente ammessa, per ragioni di precauzione, nei soli limiti prescritti dal comma 1 della disposizione in esame.

In altri termini, la certificazione che individua il numero massimo di piani realizzabili serve in primis per verificare se vi siano piani realizzabili, e quindi se l’unico piano astrattamente consentito per le strutture in muratura sia in concreto assentibile in base alle effettive condizioni statiche dell’edificio da sopraelevare.

Verifica sismica, certificazione preventiva e autorizzazione sismica: le differenze

Attenzione: la c.d. “verifica sismica” prevista dal punto C.9.1.2. del DM 16 gennaio 1996 (vecchie NTC) è fattispecie distinta rispetto alla certificazione preventiva richiesta dal dpr 380/2001, come pure distinta da quest’ultima è l’autorizzazione sismica disciplinata dal successivo art.94 del medesimo Testo Unico la quale riguarda l’inizio dei lavori e non il rilascio del permesso di costruire.

L’accoglimento del motivo di ricorso sopracitato basta, da solo, per fondare l’accoglimento dell’appello, anche perché qui si è messo in evidenzia la connessione logica tra “la violazione dell’art. 13 del vigente Piano di Recupero (approvato con D.P.G.R. n. 227 del 29.6.2001), in quanto con i lavori di ristrutturazione e sopraelevazione in commento era stato diminuito il volume del primo piano” e “il permesso di costruire in sanatoria del 14.11.2005” che “aveva consentito la realizzazione di un sottotetto abitabile”.

Manutenzioni straordinarie? No, grazie

Insomma: il titolo abilitativo del quale si controbatte era stato rilasciato per interventi di manutenzione straordinaria con la sopraelevazione di un piano abitabile rispetto allo stato di fatto.

Ma i lavori edilizi, qui, non sono manutenzioni straordinarie, definite come "opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari".

L'intervento assentito dal comune, infatti, non ha soltanto consentito la modifica della volumetria del primo piano (con l’abbassamento del solaio) - il che implica comunque una alterazione dei volumi originari - ma anche la realizzazione di un sottotetto con maggior volumetria, in contrasto con le NTA del Piano di recupero; tale incremento, fra l’altro, favorisce in concreto un uso dei locali a fini abitativi, a prescindere dal fatto che giuridicamente i locali ampliati fossero o meno qualificabili come abitabili.

Poco conta che, come affermato dal primo giudice, “sia il permesso di costruire del 24.2.2005 che il permesso di costruire in sanatoria del 14.11.2005 statuiscono chiaramente, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, che i locali del sottotetto non possono essere destinati ad abitazione”, poiché egli non ha considerato che il progetto era oggettivamente in contrasto con la disciplina urbanistica all’epoca vigente nel comune, comportando anche sotto tale profilo una alterazione volumetrica in sede di manutenzione straordinaria, e che tale illegittimità non poteva essere elisa da una mera prescrizione contenuta nel permesso di costruire, che certo non vale a rimuovere il fatto in sé dell’incremento volumetrico e che comunque in futuro potrebbe sempre essere agevolmente violata proprio in ragione dell’incremento di volumetria dei predetti locali.

Sopraelevazioni edilizie: il percorso urbanistico corretto

Qual'è, quindi, il corretto percorso 'urbanistico' per realizzare lecitamente una sopraelevazione edilizia? Questo:

  1. verificare che nel complesso l’edificio sia conforme alla normativa antisismica;
  2. rilasciare ed acquisire la certificazione ad hoc di competenza esclusiva dell’Ufficio Tecnico Regionale;
  3. predisporre obbligatoriamente opere di adeguamento antisismico.

Attenzione: quanto appena detto vale a maggior ragione per il permesso in sanatoria, in quanto l’opera abusiva da regolarizzare deve obbedire al requisito della c.d. doppia conformità nel senso che deve essere conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente sia nel momento in cui la stessa opera è stata realizzata sia a quella vigente nel momento in cui è stata inoltrata l’istanza di sanatoria. Nel caso in esame, quindi, entrambi i provvedimenti sono stati rilasciati in violazione dell’art. 90 comma 2 del TU Edilizia.

Chi costruisce, quindi:

  • deve ottenere un assenso di massima, scritto, da parte Genio Civile;
  • deve richiedere e farsi rilasciare un titolo abilitativo comunale (permesso di costruire, permesso di costruire in sanatoria, ecc.);
  • deve ottenere l'autorizzazione sismica del progetto esecutivo dalla Soprintendenza regionale.

Se la sequenza non è questa, i lavori sono illeciti e anche non sanabili.

ART.90 DPR 380/2001

1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

  • a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
  • 
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico. 


2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

LA SENTENZA E' DISPONIBILE NEL FILE ALLEGATO

1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo; b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico. 2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo; b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico. 2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo; b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico. 2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

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