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Accertamento di compatibilità paesaggistica: rilevano sia il portico che il volume interrato

Tar Lombardia: è sufficiente l’aumento di volumetria a precludere l’accoglimento dell’istanza di conformità urbanistica, riferendosi la necessità dell'utilità alle sole superfici

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Il caso di oggi è quello di un comune, e della relativa Soprintendenza che, in tempi diversi, hanno rispettivamente ordinato la rimozione delle opere abusive e espresso parere sfavorevole di compatibilità paesaggistica per un portico e un nuovo volume interrato.

Si occupa di questo la sentenza 135/2020 del Tar Lombardia, che prima di tutto richiama la norma di riferimento, ossia l'art. 167 comma 4 del d.lgs. 42/2004 il quale prevede il possibile accertamento postumo della compatibilità paesaggistica solo nei seguenti tassativi casi:

  • a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
  • c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Se c'è aumento di volumetria niente conformità urbanistica

La giurisprudenza - vanno avanti i giudici del Tar - ha chiarito che la norma in esame ritiene sufficiente l’aumento di volumetria a precludere l’accoglimento dell’istanza di conformità, riferendosi la necessità dell'utilità alle sole superfici (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 2/8/2018 n. 1923).

Ma come si calcolano i volumi e le superfici ai fini paesistici? Qui fa fede la nota del Segretario generale del MIBACT n. 33 del 26/6/2009, che nel dettare talune linee interpretative ed operative ai fini dell'autorizzazione paesaggistica postuma, ai sensi del menzionato art. 167 d.lgs. 42/2004, ha chiarito che “per volumi s'intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto”. E’ stato rilevato, in particolare, che le nozioni di superficie e volume sotto il profilo paesaggistico sono diverse e non sovrapponibili a quelle conosciute in ambito urbanistico: si tratta “… di qualificazioni che interessano le superfici e i volumi di qualsiasi natura, in quanto rileva la loro percepibilità come ingombro alla visuale ovvero la modificazione alla realtà preesistente, tale da arrecare un "vulnus" agli interessi superiori di tutela del paesaggio” (TAR Friuli Venezia Giulia – 31/5/2019 n. 239; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 1/7/2019 n. 1523; T.A.R. Puglia Bari, sez. III – 25/9/2019 n. 1218).

Portico e volume interrato

In definitiva:

  • volume interrato: vale il canone secondo cui il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. Infatti, la realizzazione di un volume interrato determina inevitabilmente una non trascurabile alterazione dello stato dei luoghi, sicché la scelta legislativa di precludere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria si pone in perfetta coerenza con la regola della non sanabilità ex post degli abusi commessi in zona vincolata, fatta eccezione per le poche ipotesi, oggetto di elencazione tassativa, che riguardano interventi effettivamente privi di impatto sull'assetto del bene vincolato (T.A.R. Liguria, sez. I – 22/5/2019 n. 468). In definitiva, l’irrilevanza paesaggistica dei volumi interrati è smentita da unanimi approdi giurisprudenziali, secondo cui il divieto di sanatoria si applica anche nei confronti di questo tipo di interventi realizzati senza titolo, a nulla rilevando il fatto che essi non rappresentino un ostacolo o una limitazione per le visuali panoramiche (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 14/6/2019 n. 3288).
  • portico: costituisce diritto quello per cui il divieto di incremento di volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e di altro tipo, costituendo opera valutabile anche la realizzazione di un garage interrato con accesso all'esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 14/5/2019 n. 2539 e la giurisprudenza di secondo grado ivi citata). Quindi, il portico del caso di specie integra la nozione di volume rilevante ai fini dell'accertamento di compatibilità paesistica.

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