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Nuove Zone Rosse: Coronavirus chiude Lombardia e 14 province, ecco il testo del decreto

Lombardia e altre 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia

Cambia tutto. L'Italia diventa zona 1.

Ieri sera - 9 marzo 2020 - è stato pubblicato un nuovo provvedimento del governo estende la zona arancione a tutta Italia.

Tutte le nuove disposizioni sono valide da oggi. Quindi spostamenti bloccati, permessi solo in caso di emergenza, chiuse palestre, piscine e centri benessere, musei, centri culturali, cinema, teatri e stazioni sciistiche. Centri commerciali aperti solo dal lunedì al venerdì

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Validita del Decreto: dal 10 marzo

Cari lettori, cerchiamo di aggiornare le informazioni con la maggiore celerità possibile.

Innanzitutto ieri è stato pubblicato in gazzetta un nuovo decreto. Ecco il perchè, come scritto nel decreto:

"Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all'intero  territorio  nazionale  le misure gia' previste dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita' nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede internazionale ed europea"

"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 

2. Sull'intero  territorio  nazionale  e'  vietata  ogni  forma  di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico."

Quindi scompare l'articolo 2 del precedente decreto, e l'articolo 1 viene aggiornato.


Evitare gli spostamenti

Va evitato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitaà ovvero spostamenti per motivi di salute.

E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.


Coronavirus: regole, controlli e autodichiarazione per spostarsi e lavorare. La direttiva.

Zona rossa: con i sintomi restare il più possibile in casa

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Zona rossa: con i sintomi entrare in quarantena in casa

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Zona rossa: provvedimento sul lavoro

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r):  "la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle  menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;".


Coronavirusregole, controlli e autodichiarazione per spostarsi e lavorare. La direttiva.

Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui ed evitando assembramenti.

Zona rossa: sospese attività sportive

Sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati. 

Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico;  in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti  all'aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro;». 

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Zona rossa: no ad eventi e manifestazioni

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

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La prima buona NOTIZIA arriva dal ILPOST.IT di oggi.


Zona rossa: stop alle messe

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

Zona rossa: chiuse le scuole

Sono  sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di  corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonchè i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali  e da soggetti privati, ferma  in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonchè delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. 

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.

Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi. 

Zona rossa: chiusi musei 

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Zona rossa: sospesi i concorsi 

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della  professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.


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Ecco come si comporterà e cosa farà INGENIO in questo periodo.


Zona rossa: ecco le regole per bar, ristoranti e negozi 

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita, nonchè gli  esercizi   commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.  Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse. 

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della  sospensione dell'attività in caso di violazione.

Zona rossa: chiuse le palestre 

Sono sospese le attività dipalestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 


Allegato 1: Misure igienico-sanitarie

a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d)  mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

f)  evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l'attivita' sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza a persone malate. 

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
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