Data Pubblicazione:

Sisma 2016: novità importanti su apertura cantieri, slittamento termini e accelerazione pagamenti

Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 ha emanato una direttiva sull’attuazione delle norme varate dal Governo con il decreto 18 del 2020 e dell’importante Protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri

La direttiva riguarda l’attuazione delle norme varate dal Governo con il decreto 18 del 2020 e dell’importante Protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri

edilizia-gru-palazzo-impalcatura-700.jpg

Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016, Giovanni Legnini, ha emanato una Direttiva sull’attuazione delle norme varate dal Governo con il decreto 18 del 2020 (cd. Cura Italia o Decreto economico Coronavirus) e dell’importante Protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri, emanato il 19 marzo dal Ministro delle Infrastrutture, Paola de Micheli.

La Direttiva, il cui contenuto è stato condiviso con la Struttura di Missione per la ricostruzione de L’Aquila guidata da Fabrizio Curcio, è indirizzata agli uffici della struttura commissariale, agli Uffici Speciali per la Ricostruzione regionale, a tutti i soggetti attuatori, ed è stata inviata ai Governatori delle Regioni, che sono vice Commissari, e ai Sindaci dei 138 comuni del cratere.

Riepiloghiamo le parti salienti della direttiva, rimandando per gli approfondimenti completi alla lettura del testo integrale, disponibile in allegato.

Articolo 91  - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

Il comma 1 si applica ai contratti a prestazione corrispettive quali sono, tra gli altri, i contratti di appalto o aventi ad oggetto un incarico professionale, introducendo una tutela a favore della parte debitrice. Infatti, il legislatore introduce una specifica ipotesi di esclusione della responsabilità contrattuale per inadempimento (e del correlato risarcimento del danno) allorché il debitore dimostri che tale inadempimento sia stato causato dalla necessità del rispetto di tutte le necessarie misure di contenimento del contagio COVID-19.

Articolo 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Il comma 1 si rivolge a tutti gli uffici e i funzionari pubblici responsabili di procedimenti amministrativi in essere alla data del 23 febbraio 2020 o avviati in data successiva. Tra questi sono ovviamente da ricomprendere tutti i procedimenti pendenti presso gli Uffici impegnati nelle attività di ricostruzione (Struttura commissariale, Uffici Speciali per la ricostruzione, Comuni e ogni altro soggetto attuatore pubblico).

La sospensione dei termini si applica a tutti i procedimenti amministrativi regolati da norme primarie, secondarie e ordinanze commissariali che disciplinano i processi della ricostruzione post sisma, di cui i predetti uffici hanno la relativa responsabilità.

Tali disposizioni, fermo restando quanto già stabilito in materia di sospensione dei termini, sottolineano la necessità, pur nel contesto emergenziale e nelle difficoltà in cui si trovano ad operare tutti gli uffici pubblici, che venga assicurata comunque la conclusione di quei procedimenti per i quali sussistono le condizioni per essere portati a definizione, soprattutto con riguardo a quelli urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Importante: la sospensione di cui al comma 1 non si applica agli Uffici deputati a quelle attività correlate ai pagamenti sopra menzionati, che non potranno sospendere o ritardare la loro attività e sono tenuti al rispetto di tutti i termini ordinariamente previsti. 


piero-farabollini-geologo-700.jpg

Prevenzione Antisismica del territorio del centro-Italia: la ricostruzione post SISMA 2016

Articolo del Prof. Geol. Piero Farabollini, Commissario Straordinario di Governo per il sisma del centro Italia nel periodo ottobre 2018-febbraio 2020 con DPCM del 5 ottobre 2018 e DPCM del 31 dicembre 2018, subentrando a Paola De Micheli. Un reportage delle attività e delle ordinanze fatte.


Direttive del Commissario al Sisma 2016 sul Protocollo

IL Commissario straordinario, invita la Struttura commissariale, gli USR, e ogni altro soggetto attuatore, ciascuno per le parti di rispettivo interesse, a voler assicurare quanto segue:

  1. tutti i soggetti preposti a garantire la sicurezza sui cantieri adottano ogni azione utile affinché siano rispettate tutte le misure di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” sottoscritto in data 19 marzo 2020, con riguardo all'informazione, alle modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri, alla pulizia e sanificazione nel cantiere, alle precauzioni igieniche personali, ai dispositivi di protezione individuale, alla gestione degli spazi comuni, alla organizzazione del cantiere, alla gestione di una persona sintomatica in cantiere, alla sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST e ad ogni altra disposizione in materia di sicurezza vigente;
  2. ove il direttore dei lavori disponga la sospensione delle attività di cantiere motivata dalla impossibilità di poter assicurare quanto previsto dal Protocollo, gli Uffici Speciali per la ricostruzione e le stazioni appaltanti ne prendono atto. In proposito, il Protocollo individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi che costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione di carattere generale contenuta nel richiamato articolo 91 comma 1, quali impossibilità a poter assicurare di lavorare a distanza interpersonale in misura superiore ad un metro, necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19, indisponibilità di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie per mancata consegna nei termini da parte dei fornitori;
  3. la Struttura commissariale, gli Uffici Speciali per la ricostruzione nonché tutti i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti, ove la sospensione disposta non risulti correlata allo stato di emergenza sanitaria in corso, applicano la disciplina in materia di sospensione dei lavori contenuta nelle vigenti disposizioni di legge e nelle ordinanze commissariali;
  4. la Struttura commissariale, gli Uffici Speciali per la ricostruzione nonché tutti i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 103 del decreto-legge n.18/2020 con riguardo ai termini dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, che devono intendersi sospesi e differiti nei casi ivi previsti;
  5. la Struttura commissariale, gli Uffici Speciali per la ricostruzione nonché tutti i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti adottano altresì tutte le misure necessarie al fine di garantire la conclusione di quei procedimenti per i quali sussistono le condizioni per essere portati a definizione, con particolare riguardo a quelli urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati; provvedono, con ogni mezzo utile, a disporre tutti i pagamenti previsti dalla norma, ivi compresi i SAL a professionisti e imprese, comunque impegnati nelle attività di ricostruzione.

L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 


Ricostruzione centro Italia: ecco l'intervista a Paola de Micheli quando era Commissario per la ricostruzione

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi