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Nuovo decreto Coronavirus: quali aziende chiudono e novità per professionisti, cittadini, lavoro, spostamenti

Il DPCM del 22 marzo 2020, oltre a prevedere la serrata di tutte le attività produttive non essenziali (ma l'elenco delle ammesse è comunque corposo), vieta gli spostamenti tra comuni e allunga fino al 3 aprile 2020 le misure del DPCM 11 marzo 2020 (quello che chiudeva tutte le attività commerciali)

22 marzo 2020 - Firmato da Conte il nuovo decreto Coronavirus e abbiamo predisposto in tempo reale questo articolo utile per prepararsi per tempo senza dover cercare nel sito della gazzetta ufficiale (in questi giorni spesso bloccata): nel seguito quindi tutti i dettagli. Tutto questo in un vortice di Ordinanze Comunali, Regionali, dei vari Ministeri (è appena uscita quella Ministero della Salute, che vieta già da oggi gli spostamenti al di fuori del comune) che creano una confusione enorme nella testa di tutti i cittadini. Da chi ci governa abbiamo bisogno di maggior ordine. Fate gli annunci quando i testi sono completati, armonizzate le Ordinanze, coordinatevi. Ne abbiamo il diritto.

Andrea Dari, Editore di Ingenio


Il DPCM del 22 marzo 2020, oltre a prevedere la serrata di tutte le attività produttive non essenziali (ma l'elenco delle ammesse è comunque corposo) e a permettere ai professionisti di lavorare (ma non in Lombardia e Piemonte, qui anche studi professionali off limits), vieta gli spostamenti tra comuni e allunga fino al 3 aprile 2020 le misure del DPCM 11 marzo 2020 (quello che chiudeva tutte le attività commerciali). Chiarimenti anche sui cantieri edili: quali possono restare aperti e quali no

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L'Italia presa in ostaggio dal Coronavirus - Covid19 ha nuove restrizioni: l'ultimo DPCM firmato nella serata di domenica 22 marzo dal premier Giuseppe Conte 'chiude', o quasi, tutta la struttura produttiva italiana, anche se le eccezioni non sono poche.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale straordinaria n.76 del 22 marzo 2020 - inizia a produrre i suoi effetti da lunedì 23 marzo 2020 e resterà in vigore fino al 3 aprile 2020.

Professionisti: si può lavorare ma non in Lombardia e Piemonte

Si noti bene che le attività professionali, quindi anche gli studi di ingegneri e/o architetti, potranno restare aperte anche se si caldeggia lo smart working e la fruizione delle ferie per gli eventuali dipendenti. I professionisti, comunque, potranno continuare a lavorare ma NON in Lombardia (l'ultima ordinanza ha disposto la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza) e Piemonte (chiusi gli uffici pubblici e gli studi professionali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili, oltre alla possibilità di attuare lo smart working).

In tal senso, conviene sempre prendere visione delle singole ordinanze regionali, che possono in qualsiasi momento restringere ulteriormente il campo.

Le attività produttive chiuse e l'elenco di quelle essenziali

Fino al prossimo 3 aprile 2020,

  • sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle cd. essenziali e indicate nell’allegato 1 (codici ATECO 'esautorati' dal divieto ovverosia attività eccezionali), che eventualmente potrà essere integrato con altri decreti;
  • le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 (incentivare lavoro agile, incentiviare ferie, sospese le attività non indispensabili, assunzione di protocolli anti-contagio);
  • per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 18/2020 (Cura Italia);
  • resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

NB - le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Nella bozza del Decreto riportato anche un allegato A con i Codici ATECO delle Aziende che continueranno a lavorare, sempre inteso che, con ulteriore decreto, l'allegato potrebbe essere modificato. L'allegato A è riportato in allegato.


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Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Vietato spostarsi da un comune all'altro

  • è vietato a tutte le persone fisiche trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (Questa decisione è già attiva grazie all'Ordinanza emessa oggi dal Ministero della Salute);
  • dal dpcm 8 marzo 2020 sono soppresse le parole "è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Ulteriori eccezioni: cosa resta consentito

  • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 146/1990. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • è consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
  • sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

E i cantieri edili? Chiarimenti

Una parte importante la merita la questione sui cantieri edili. Fermo restano che Piemonte, Campania e Lombardia li hanno chiusi con ordinanze specifiche e diverse tra loro, dalla lettura del DPCM del 22 marzo 2020 si evince che:

  • possono proseguire le attività identificate dai codici Ateco 42 (Ingegneria civile) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione), compresi gli interventi delle relative sotto-categorie;
  • non può proseguire l'edilizia immobiliare, ossia gli interventi ricadenti nel codice Ateco 41 (Costruzione di edifici). La categoria include lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo: nuovi lavori, riparazioni, aggiunte e alterazioni, installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea, costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali.

DECRETO FIRMATO E ALLEGATO SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF