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Emergenza Covid-19: il riepilogo delle ordinanze regionali che si aggiungono ai decreti nazionali

Aggiornamento costante sulle ordinanze restrittive delle varie regioni che si vanno a sommare (e in alcuni casi inaspriscono) ai dettami dei vari DPCM emessi per l'emergenza Coronavirus

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ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO 2020: dal 3 giugno 2020 cadono i paletti che per quasi tre mesi hanno impedito di uscire dai confini della regione di residenza se non per motivi di necessità, salute, lavoro.

AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO 2020 - il decreto-legge 33/2020 e il suo DPCM attuativo del 17 maggio 2020 inaugurano la Fase 2.2, aprendo agli spostamenti dentro le Regioni senza autocertificazione e consentendo quelli extra-regione per motivi di lavoro, salute o necessità (visita ai congiunti), oltre a riaprire tutte le attività commerciali al dettaglio, i bar, i ristoranti e i servizi alla persona (per le quali sono disponibili peraltro le linee guida della Conferenza delle Regioni in accordo col Governo). Le Regioni assumono però un ruolo fondamentale in quanto possono decidere - in base alla curva epidemiologica - se anticipare alcune delle riaperture calendarizzate dal DPCM 17 maggio 2020.

AGGIORNAMENTO 4 MAGGIO 2020 - il DM Mise 4 maggio 2020 aggiorna gli allegati del DPCM 26 aprile 2020 consentendo altre aperture di attività commerciali e produttive in tutta Italia

AGGIORNAMENTO 27 APRILE 2020 - il DPCM 26 aprile 2020 ha regolamentato il periodo 4-17 maggio 2020 (Fase 2 Covid-19)

AGGIORNAMENTO 13 APRILE 2020 - il DPCM 10 aprile 2020 ha prorogato al 3 maggio 2020 tutte le restrizioni dei precedenti DPCM, abrogandoli.

AGGIORNAMENTO 4 APRILE 2020 - il DPCM 1° aprile 2020 ha prorogato al 13 aprile 2020 tutte le restrizioni previste dai vari DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020.

Inoltre, in virtù di quanto disposto dall'ultimo provvedimento in materia di Coronavirus, il DL 19/2020, il Governo ha accentrato la gestione dell’emergenza Coronavirus: le regioni e i comuni potranno sì emettere ordinanze, ma solo per uno dei 19 'motivi' indicati nel decreto e mai in contrasto con le leggi nazionali e i DPCM.

Il decreto, infatti, prevede che le Regioni possano procedere al varo di misure ulteriori o diverse da quelle previste dal Governo solo nel caso in cui, nel territorio di propria competenza, l’emergenza sanitaria si aggravi o si attenui rispetto a quanto accade nel resto del Paese. Le misure regionali, specie quelle che vanno ad inasprire quelle già decise da Palazzo Chigi, possono restare in vigore massimo 7 giorni e perché possano entrare in vigore serve l’avallo proprio di Palazzo Chigi.

Il decreto ha anche ribadito quale può e quale deve essere l’orizzonte temporale delle misure straordinarie con le quali è attualmente limitata la libertà di spostamento delle persone. La 'data limite' è il 31 luglio 2020, giorno in cui scadono i 6 mesi dello stato di emergenza dichiarato all’inizio dell’epidemia. Ciò non significa che le restrizioni siano da intendersi prorogate fino al 31 luglio ma, invece, che quello è il limite massimo fino al quale possono restare in vigore. Si tratta, infatti, di misure eccezionali decise con poteri eccezionali.

AGGIORNAMENTO 23 MARZO 2020 - Pubblicato il dpcm 22.03.2020 a firma del premier Conte che a partire da lunedì 23 marzo 2020 prevede la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali sull'intero territorio dello Stato.

Si segnala che le Regioni stanno intervenendo in continuità con ordinanze più o meno restrittive. Precisiamo che ogni regione può - in virtù di quanto disposto dai vari DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 per l'emergenza Coronavirus e anche dal decreto-legge 14/2020, integrare le limitazioni con ordinanze specifiche.

Vediamo, quindi, gli aggiornamenti regione per regione, ovverosia il quadro riepilogativo delle ordinanze regionali emanate per far fronte all’emergenza da Covid-19. Le ordinanze valgono comunque fino al 3 aprile 2020, ma si consiglia di visionare sempre il sito della Regione/comune di residenza stanti, appunto, gli aggiornamenti ormai quotidiani di questi provvedimenti.

Abruzzo

Tutte le ordinanze sono pubblicate nella sezione speciale del sito della Regione.

L'ordinanza n.59 del 14 maggio 2020 - "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all’Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020" è propedeutica alle riaperture.

Con ordinanza del 3 maggio 2020, è stata regolamentato il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all’aperto.

Nello specifico si sottolinea che tutte le persone che a qualsiasi titolo, a partire da lunedì 4 maggio 2020, raggiungano il territorio abruzzese con giusto titolo, provenienti da altre regioni italiane, abbiano a segnalare la propria presenza sul territorio regionale, in modalità telematica all’indirizzo internet preposto ovvero al numero verde regionale 800 595 459 per l’opportuna presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (SIESP) responsabile dell’area di arrivo ed al Comune di Residenza (o di Domicilio laddove non concidente) o dimora di destinazione nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo).

Inoltre, tutte le persone provenienti da altra Regione sono obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento:

  • a. al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al SIESP territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5;
  • b. al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell’uso della mascherina e dell’igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 3, comma 2 nonchè negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute - per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento - ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali.

Basilicata

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO 2020 - Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52 - Supplemento ordinario del 1 giugno 2020  l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 25 del 1 giugno 2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33".

AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO 2020 - Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 46 - Supplemento ordinario del 17 maggio 2020  l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 22 del 17 maggio 2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori disposizioni".

News 6 maggio: pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.41 del 29 aprile 2020 l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 20 aprile 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizione relative all’ingresso delle persone fisiche in Basilicata". Queste le disposizioni principali:

  • tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall’estero e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare immediatamente tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, con l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. Il medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero gli operatori del numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, sulla base delle comunicazioni ricevute, informano immediatamente l’autorità sanitaria competente che provvede a contattare la persona fisica che ha fatto ingresso in Regione e a sottoporre la medesima all’esecuzione del tampone ai fini della prevenzione da contagio da COVID-19. In caso di negatività del tampone, dalla data di acquisizione del risultato, cessa la permanenza domiciliare. In caso di risultato positivo al COVID-19, l’esito del trattamento sarà segnalato al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al pediatra di libera scelta (PLS) e la persona fisica sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali COVID-19 di competenza, fermo restando la permanenza domiciliare;
  • le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ragione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali.

Calabria

AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO 2020 - Ordinanza n.43 del 17 maggio 2020 - "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie":

  • a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Non è necessario, pertanto, giustificare lo spostamento delle persone fisiche, agli organi di controllo, fermo restando il divieto di assembramento in qualsiasi luogo, il rispetto delle misure di distanziamento, di protezione e igiene, con particolare riferimento a quanto previsto nel DPCM 17 maggio 2020. Il modulo di autocertificazione rimane obbligatorio per gli spostamenti extraregionali consentiti;
  • tali misure potranno essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 del citato Decreto Legge, con riferimento al particolare aggravamento della situazione epidemiologica Regionale;
  • fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, da e per la Regione Calabria, salvo che per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.
  • fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, nella regione Calabria, da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza;
  • dal 18 maggio 2020 è consentita l’apertura delle attività economiche, produttive e sociali indicate in allegato A alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante; tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel suddetto documento “Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” rep.20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegato al DPCM 17 maggio 2020, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi;
  • le attività relative agli Stabilimenti Balneari e Spiagge sono consentite a partire dal 20 maggio 2020;
  • l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020;
  • a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.

Campania

Il governatore De Luca ha emesso svariate ordinanze sul tema Coronavirus, con restrizioni molto stringenti (divieto assoluto anche di praticare attività sportive all'aperto, misura più restrittiva di quella prevista dal DPCM 26 aprile 2020) e le stesse regole sulla comunicazione/quarantena domiciliare per chi entra in Regione da altra regione.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO 2020 - tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie, con treni che effettuano collegamenti interregionali, o all'aeroporto, dovranno sottoporsi alla misura della temperatura corporea e, in caso di valore pari o superiore a 37,5 gradi, a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone. La prescrizione è contenuta nell'ordinanza 54/2020 valida fino al 15 giugno. Il provvedimento prevede anche che tutte le persone provenienti dalle altre regioni italiane o dall'estero hanno l'obbligo, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL competente e il proprio medico

AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO 2020 - l’ordinanza n. 48 del 17 maggio disciplina le riaperture previste da lunedì 18 maggio 2020:

  • per le attività commerciali, riaprono i "servizi alla persona" (parrucchieri, barbieri, centri estetici..), le attività commerciali al dettaglio, i bar (con servizio al banco, non ancora ai tavolini). La ristorazione ripartirà dal 21 maggio prossimo;
  • riaprono musei, biblioteche, luoghi cultura;
  • per gli esercizi commerciali si autorizza e si raccomanda l'apertura dalle 7 alle 23, senza obbligo di chiusura domenicale;
  • per quanto riguarda le attività sportive è consentito il tennis e tutte le attività sportive con distanziamento di almeno due metri; anche circoli e associazioni sportive;
  • restano chiuse piscine e palestre fino al 25 maggio. 
  • confermato l'obbligo della mascherina all'aperto.

Emilia-Romagna

Le ordinanza emesse sono state diverse, anche considerando l'alto numero di contagi: a questo link sono riassunte tutte le principali disposizioni e sono disponibili i vari moduli per spostarsi, presentare richiesta di CIG, donare fondi alla sanità

In Emilia-Romagna le misure sono integrate dalle ordinanze:

AGGIORNAMENTO RIAPERTURE 18 MAGGIO 2020 - le misure statali sono integrate dall'ordinanza del presidente della Giunta n. 82 del 17 maggio 2020.

In Emilia-Romagna le misure del DPCM 26 aprile 2020 sono integrate dalle ordinanze del presidente della Giunta n. 73 del 28 aprile 2020 e n.74 del 30 aprile 2020. Inoltre:

  • al territorio della provincia di Piacenza si applicano le stesse disposizioni in vigore nel resto del territorio ragionale: cessa dunque di essere "zona arancione".
  • il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali, va assimilato a quello della provincia di Rimini per gli spostamenti in ambito provinciale e a quello della Regione Emilia-Romagna per gli spostamenti in ambito regionale.

A questo link si trovano tutte le disposizioni in vigore DA LUNEDÌ 4 MAGGIO, considerate le misure previste SIA DAL DECRETO GOVERNATIVO SIA DALLE ORDINANZE REGIONALI.

L'ordinanza n.75 del 6 maggio 2020, ultima in ordine temporale, ha aggiornato in parte le misure in vigore, relativamente agli spostamenti delle persone (consentite anche fuori Provincia) e alle attività sportive (riaperti i circoli sportivi per attività all'aperto)..

Friuli Venezia Giulia

Nella pagina speciale della Regione FVG sono ordinate tutte le varie ordinanze, notizie, consigli, ecc

AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO 2020: l'ordinanza n.14/PC del 17 maggio 2020 contiene "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

News del 4 maggio: pubblicate le FAQ regionali sugli spostamenti.

Le ultime ordinanze pubblicate riguardano:

Lazio

Sono svariate le ordinanze pubblicate; qui trovate tutte le FAQ dedicate alla FASE 2.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO 2020 - l'ordinanza del 1° giugno 2020 dispone che:

  1. non sono consentiti spostamenti in ingresso e sul territorio della Regione nei seguenti casi:
    • a) soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020, devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
    • b) soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario.
  2. i vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, per gli ingressi dedicati ai treni AV e IC, provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri all’imbarco e vietano lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di 37,5°C; i vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto di Civitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri anche allo sbarco;
  3. il passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperatura maggiore di 37,5°C, contatta il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che, all’occorrenza, attiva il SISP di competenza territoriale per la presa in carico, l’eventuale apertura della procedura di isolamento e per l’effettuazione del test molecolare, anche attraverso l’accesso presso le sedi regionali “drive in”; fino all’esito del test diagnostico molecolare la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione;
  4. il passeggero residente nel Lazio che non ha effettuato l’imbarco, ovvero il passeggero residente che allo sbarco presenta temperatura maggiore di 37,5° C, deve contattare il proprio MMG/PLS scelta per segnalare la sintomatologia e per la conseguente presa in carico secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali;
  5. allo scopo di continuare a prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 e per esenzione per patologia, la scadenza del 30 giugno 2020 disposta con le ordinanze Z0005 del 9 marzo 2020 e Z0006 del 10 marzo 2020 è differita al 31 dicembre 2020, fermo l’obbligo degli assistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute, restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale.

AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO 2020 - l'ordinanza n.64 del 16 maggio 2020 contiene tutte le disposizioni per le riaperture.

A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

  • a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
  • b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
  • c. attività artigianali;
  • d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
  • f. agenzie di viaggio.

A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:

  • a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
  • b. l’attività nautica di diporto;
  • c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
  • d. l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
  • e. l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
  • f. l’apicultura;
  • g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.

Liguria

Qui, il link alla pagina speciale con tutte le informazioni e il riepilogo delle ordinanze. Evidenziamo:

  • l'ordinanza n.35 del 1° giugno 2020, che integra alcune indicazioni specifiche.
  • l'ordinanza n.30 del 17 maggio 2020, che disciplina tutte le riaperture dal 18 maggio 2020;
  • l'ordinanza n.25 del 3 maggio 2020, che disciplina le novità equiparandosi alle misure del DPCM 26 aprile 2020 e fornendo ulteriori disposizioni in merito;
  • l'ordinanza n.22 del 26 aprile 2020, che amplia le possibilità previste rispetto al DPCM 10 aprile 2020, e le relative FAQ;
  • il decreto regionale (Protezione Civile) n.18 del 13 aprile 2020, in vigore dal 14 aprile, stabilisce che gli stabilimenti balneari possono avviare opere di manutenzione, i giardinieri possono tornare al lavoro. Sono incluse le manutenzioni dei campi da calcio o da golf. Chi ha un orto, un frutteto, un oliveto, un piccolo allevamento può curare le piante, coltivare e curare gli animali. Autorizzati piccoli lavori di restauro nelle abitazioni, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza. I cantieri navali potranno consegnare le imbarcazioni già allestite agli armatori.
  • con l'ordinanza 17/2020 del 3 aprile 2020, viene approvata la procedura denominata "Drive Through", consistente nella chiamata dei soggetti già Covid-19 positivi, presumibilmente guariti, presso i Centri sanitari mobili per l'esecuzione di tamponi orofaringei attraverso il prelievo in auto (senza scendere).

Lombardia

Per le ordinanze e gli atti ufficiali è possibile consultare la pagina speciale sugli atti amministrativi adottati per evitare la diffusione del COVID-19 sul territorio lombardo.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO 2020 - Il 29 maggio il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 555, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.

L’Ordinanza prevede anche la riapertura delle seguenti attività:

  • centri massaggi e centri di abbronzatura,
  • piscine,
  • palestre,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • circoli culturali e ricreativi,
  • svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico,
  • attività di spettacolo, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno),
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno).

Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:

  • musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e altre attività commerciali;
  • esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
  • attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
  • censimenti e piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.

L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive. Dal 3 giugno sono possibili gli spostamenti verso le altre Regioni. Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.

AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO 2020 - Il 17 maggio il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 547, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia hanno validità fino al 31 maggio 2020.

  • Dal 18 maggio è possibile spostarsi all’interno del territorio regionale e non è più necessaria l'autocertificazione. Sono inoltre consentiti gli spostamenti verso le seconde case o per raggiungere le proprie imbarcazioni e vengono eliminate le limitazioni alla navigazione lacuale e fluviale.
  • Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.

L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.

Non sono invece consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

L’Ordinanza Regionale n. 547 prevede, fino al 31 maggio, ulteriori prescrizioni e raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui l'obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto.

L’Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 prevede ulteriori specifiche indicazioni per:

  • la riapertura di musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività commerciali;
  • la ripresa delle funzioni religiose;
  • la ripresa delle esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
  • l’apertura allo svolgimento delle attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
  • consentito lo svolgimento dei censimenti e dei piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.

Si confermano infine le disposizioni comportamentali e organizzative previste dalla Ordinanza regionale n. 539 e 541 per le attività economiche.

Il Presidente Attilio Fontana ha firmato il 30 aprile anche l'ordinanza regionale n. 538 per la regolamentazione del trasporto pubblico locale - con validità dal 4 maggio al 31 agosto per:

  • regolare il distanziamento e introdurre l'obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate;
  • minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi;
  • ripristinare progressivamente il numero delle corse alla frequenza “pre-emergenza” sull’intero territorio regionale.

Marche

Le indicazioni operative sono concentrate in un'unica pagina, che poi rimanda anche a ordinanze e disposizioni.

La Regione Marche, prima Regione in Italia a dotarsi di protocolli di sicurezza sanitaria per la riapertura delle attività economiche, ha terminato il percorso per la riapertura di lunedì 18 maggio (attività commerciali) e di venerdì 29 maggio (balneari).

Restano validi i protocolli già predisposti da giorni dagli uffici e approvati dalla giunta nella seduta dell’11 maggio, con alcune integrazioni, prevalentemente indicazioni facoltative rivolte agli operatori, sulla scorta delle linee guida Inail, che sono risultate quasi totalmente conformi ai protocolli dell’ente.

Molise

Tutte le restrizioni e le ordinanze della Regione Molise sono, di fatto, 'spiegate' nelle FAQ di riferimento sul Coronavirus.

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza - la n. 31 del 17 maggio 2020 - avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, il provvedimento riguarda le attività dei servizi di ristorazione, le attività inerenti ai servizi alla persona e le attività degli stabilimenti balneari nell'intero territorio regionale.

Piemonte

La Regione Piemonte ha attivato il sistema di prevenzione e controllo sanitario e mantiene uno stretto contatto con il Ministero della Salute. Per le ordinanze e gli atti ufficiali è possibile consultare la pagina speciale sugli atti amministrativi adottati per evitare la diffusione del COVID-19 sul territorio piemontese.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO 2020 - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza n. 63 che introduce l’obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le aree di pertinenza dei centri commerciali (ad esempio parcheggi e aree gioco) e dispone la chiusura degli esercizi di ristorazione e somministrazione alimenti massimo all’una di notte, lasciando ai sindaci la possibilità di introdurre maggiori restrizioni o particolari modalità di somministrazione (come fatto dal Comune di Torino) qualora ne riscontrassero l’esigenza per evitare assembramenti.

Il provvedimento sarà valido dal 23 maggio al 14 giugno 2020. Per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, la riapertura di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” concordate dal Governo in accordo con la Conferenza delle Regioni.

L'ordinanza n.58 è invece riferita alle riaperture. Il contenuto del provvedimento è del tutto analogo a quello firmato e pubblicato nell'ordinanza n. 57 del 17 maggio), ad eccezione dei 3 punti che sono stati modificati in seguito alle segnalazioni pervenute dalle Prefetture e dai Comuni:

  • Punto 5) il divieto di ogni forma di assembramento viene adeguato al disposto del DPCM 17 maggio 2020;
  • Punto 12) vengono allineate le date in merito alla possibilità di effettuazione del servizio di asporto;
  • Punto 28) viene adeguata al disposto del DPCM 17 maggio la parte relativa alle attività sportive.

Il provvedimento sarà valido fino al 24 maggio 2020. Per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, la riapertura di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate dal Governo in accordo con la Conferenza delle Regioni.

Puglia

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO 2020: tutte le persone che si spostano, si trasferiscono o fanno ingresso da altre regioni o dall'estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati devono segnalarlo dompilando il modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia. Lo prevede l'ordinanza n.245 del presidente, Michele Emiliano. Le persone dovranno dichiarare  il luogo di provenienza e il Comune in cui soggiornano, conservare per un periodo di 30 giorni l'elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.

Da mercoledì 3 giugno 2020, quindi, chi arriva in Puglia da altre regioni o dall’estero ha l'obbligo di:

  • segnalare lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso in regione attraverso il modulo di auto-segnalazione disponibile sul portale Puglia Salute;
  • dichiarare il luogo di provenienza ed il Comune in cui soggiornano;
  • conservare per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.

La segnalazione della presenza non è richiesta per chi si sposta per esigenze lavorative, motivi di salute, ragioni di assoluta urgenza, nonché per il transito e il trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

La mancata osservanza degli obblighi è punita con le sanzioni descritte nell’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e nell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO 2020 - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza n.237 del 17 maggio 2020 sulla riapertura delle attività economiche e produttive.

Con le linee guida regionali, da lunedì 18 maggio potranno riaprire: negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all’aria aperta, zoo e campeggi

Da lunedì 25 maggio potranno riaprire: stabilimenti balneari e spiagge libere, palestre, piscine, centri sportivi, musei, biblioteche, archivi.

Resta in vigore sino al 2 giugno 2020 l’obbligo di quarantena di 14 giorni per tutte le persone che rientrano in Puglia da altre regioni, per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, e l’obbligo di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia o al proprio medico o all’operatore di sanità pubblica.

Dal 18 al 25 maggio 2020 sono prorogati gli effetti dell’art. 3 dell’ordinanza 221 del 6 maggio 2020 (attività sportiva all’aria aperta).

L'ordinanza num. 237 contiene anche le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive: attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), strutture ricettive all’aria aperta, commercio al dettaglio, parchi zoologici, musei, archivi e biblioteche, palestre, piscine, ristorazione, servizi alla persona, strutture ricettive, uffici aperti al pubblico.

Sardegna

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO 2020 - non ci sarà il passaporto sanitario, ma una registrazione obbligatoria per chi arriva sull'isola, con un questionario che traccia anche gli eventuali spostamenti interni. Il questionario va compilato online sul sito della Regione prima della partenza, o attraverso la app "Sardegna Sicura" per il tracciamento dei contatti su base volontaria. Inoltre, all'arrivo nei porti e negli aeroporti della Sardegna, tutti i viaggiatori svengono sottoposti alla misurazione della temperatura, che non dovrà superare i 37,5 gradi, e devono compilare una scheda sanitaria "di ricerca di possibili pregresse infezioni o contatti col coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione, dando eventualmente anche il proprio consenso per l'indagine epidemiologica regionale".

In base all'ordinanza del Presidente della Regione n. 27 del 2 giugno 2020 tutti i passeggeri in arrivo in Sardegna su linee aeree o marittime sono tenuti a registrarsi utilizzando l’apposito modulo A.

Fino al 12 giugno il modulo potrà essere compilato manualmente anche a bordo e dovrà essere consegnato all’arrivo al presidio medico sanitario del porto o aeroporto che avrà cura di fornirlo ai competenti uffici regionali.

Dal 13 giugno sarà possibile effettuare la registrazione on line tramite apposito modulo che sarà reso disponibile nella piattaforma SUS (Sportello unico dei servizi) e attraverso l'applicazione SardegnaSicura che si potrà scaricare dagli store per i sistemi iOS e Android.
N.B. Per i passeggeri che abbiano già richiesto e ottenuto l’autorizzazione secondo le norme previste nelle previgenti ordinanze questa si intende equipollente alla registrazione.

Tutti i viaggiatori inoltre devono sottoporsi alle misurazione della temperatura corporea e compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Covid-19.

Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate alla casella mail: urp.emergenza@regione.sardegna.it.

L'ordinanza n.23 del 17 maggio 2020 disciplina invece le aperture a partire lunedì 18 maggio 2020.

La prima grande novità, confermata secondo le prime anticipazioni, è la possibilità di muoversi liberamente all’interno del territorio regionale, senza autocertificazione, anche in spiaggia, che vengono riaperte.

Occorrerà indossare le mascherine, non solo nei negozi, ma anche in pubblico quando non sia possibile osservare la fatidica distanza interpersonale di 1 metro.

Riaprono numerose attività, purché seguano le linee guida precedentemente pubblicate:

  • commercio al dettaglio in sede fissa;
  • commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
  • agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);
  • servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
  • strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, alloggi in agriturismo;
  • attività turistiche relative alla balneazione;
  • riaprono anche le spiagge libere;
  • musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;
  • manutenzione del verde;
  • tirocini extracurriculari a mercato.

Dal 21 maggio 2020 riaprono all’aviazione generale, cioè ai voli privati, tutti gli aeroporti regionali. Nessuna novità invece per i traghetti e il normale traffico passeggeri, ancora sottoposti a limitazione.

Permane l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per chi arriva in Sardegna, fatto salvo per le categorie escluse.

Sicilia

Tutte le ordinanze sono disponibili e consultabili nella pagina speciale. L'ordinanza di riferimento per la Fase 2 è la n.21 del 17 maggio 2020.

Chiunque entra in Sicilia ha l’obbligo di:

  • a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
  • b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione;
  • c) i soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio;
  • d) i soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del termine di quarantena.

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Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Toscana

Tutte le ordinanze - anche settoriali - sono disponibili nella pagina speciale dedicata.

Le FAQ dedicate e in costante aggiornamento chiariscono i vari aspetti dell'emergenza e le misure, sia nazionali che regionali.

Il Presidente della Regione Toscana ha firmato l’Ordinanza n.57 con la quale, adeguandosi alle disposizioni del Governo, assume le disposizioni del Decreto legge 33 del 16 maggio 2020, del Dpcm del 17 maggio 2020 e dei protocolli di sicurezza ad esso allegati. Visto il limitato tempo intercorso tra la pubblicazione del Dpcm e la data della sua entrata in vigore, la Regione si riserva inoltre la possibilità di successivi aggiornamenti all’ordinanza e ai relativi protocolli applicativi.

Dopo l’accordo tra Regioni e Governo, ulteriori attività economiche, produttive e sociali possono dunque riaprire da oggi anche in Toscana, ma nel rispetto dei protocolli e delle linee guida predisposti nei vari settori per ridurre il rischio di contagio: la non osservanza comporterà “la sospensione dell’attività economica e produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza” e sanzioni che possono variare da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 3mila euro, come da disposizioni nazionali.

Rimangono invece vietati fino al 2 giugno compreso gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati verso altre regioni così come quelli da e per Paesi esteri, tranne che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

La nuova Ordinanza regionale conferma inoltre quanto disposto con le ordinanze n. 40 del 22.4.2020 e n. 48 del 3.5.2020, con cui sono state definite le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali e per i cantieri, con esclusione dell’obbligo di consentire l’ingresso ad una sola persona per nucleo familiare negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici e privati e negli studi professionali.

Umbria

Non ci sono ordinanze specifiche, nella pagina dedicata si riepilogano le direttive impartite dai DPCM nazionali.

Si dispone però che tutti i cittadini che, in seguito all'allentamento, a partire dal 4 maggio, delle misure di contenimento previste dal DPCM del 26/04/2020, faranno o hanno già fatto ingresso nel territorio umbro provenienti da altre regioni italiane, diano comunicazione a uno dei 2 seguenti indirizzi di posta elettronica a seconda del Comune presso il quale abbiano la residenza, indicando nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico:

  • prevenzione@uslumbria1.it  
  • prevenzione@uslumbria2.it

I cittadini che lo faranno verranno richiamati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del proprio Distretto che provvederà, se opportuno, a offrire sia il test sierologico che il tampone molecolare, dandone comunicazione tempestiva al Medico di Medicina Generale.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica si farà carico, una volta ottenuto il referto, di gestire il restante percorso, compresa l'adozione di eventuali misure contumaciali qualora necessarie.

Si ricorda inoltre che la Circolare del 2 maggio 2020 del Ministero dell'Interno chiarisce che, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento indicati nella circolare stessa.

Veneto

Per le ordinanze e gli atti ufficiali è possibile consultare la pagina speciale sugli atti amministrativi adottati per evitare la diffusione del COVID-19 sul territorio veneto.

Le Ordinanze del Presidente n. 49 e n. 48 contengono le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

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