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Covid-19, ecco la Fase 3: via agli spostamenti tra Regioni! Cosa si può fare, i divieti, lo step del 15 giugno

Dal 3 giugno 2020 cadono i paletti che per quasi tre mesi hanno impedito di uscire dai confini della regione di residenza se non per motivi di necessità, salute, lavoro. Tutte le informazioni

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Non è proprio un liberi tutti, ma manca poco. Da oggi 3 giugno 2020 parte infatti la Fase 3 dell'emergenza Covid-19, definitiva dal DL 33/2020 e dal DPCM 17 maggio 2020, quella nella quale anche gli spostamenti tra Regioni sono consentiti per qualsiasi motivo (e non solo per lavoro, necessità o salute), l'autocertificazione non esiste più (quella nazionale, vedremo che qualcosa a livello regionale c'è ancora) e chi proviene dall'estero non verrà messo in quarantena preventiva.

Le particolarità, i divieti, le accortezze, però, non sono assolutamente finite, e presumibilmente continueranno fino al 31 luglio 2020 - data di fine emergenza sanitaria - salvo ulteriori proroghe/cambiamenti. Vediamole tutte, ricordando di controllare sempre bene le singole ordinanze regionali che possono 'normare' in maniera differente alcuni passaggi, ad esempio quelli dei rientri nelle Regioni del Sud.

Esempi al volo:

  • in Sardegna non ci sarà il passaporto sanitario, ma una registrazione obbligatoria per chi arriva sull'isola, con un questionario che traccia anche gli eventuali spostamenti interni. Il questionario va compilato online sul sito della Regione prima della partenza, o attraverso la app "Sardegna Sicura" per il tracciamento dei contatti su base volontaria. Inoltre, all'arrivo nei porti e negli aeroporti della Sardegna, tutti i viaggiatori svengono sottoposti alla misurazione della temperatura, che non dovrà superare i 37,5 gradi, e devono compilare una scheda sanitaria "di ricerca di possibili pregresse infezioni o contatti col coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione, dando eventualmente anche il proprio consenso per l'indagine epidemiologica regionale";
  • in Campania tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie, con treni che effettuano collegamenti interregionali, o all'aeroporto, dovranno sottoporsi alla misura della temperatura corporea e, in caso di valore pari o superiore a 37,5 gradi, a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone. La prescrizione è contenuta nell'ordinanza 54 firmata dal presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, e valida fino al 15 giugno. Il provvedimento prevede anche che tutte le persone provenienti dalle altre regioni italiane o dall'estero hanno l'obbligo, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL competente e il proprio medico;
  • in Puglia tutte le persone che si spostano, si trasferiscono o fanno ingresso da altre regioni o dall'estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati devono segnalarlo dompilandoil modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia. È quanto prevede l'ordinanza n.245 emanata ieri sera dal presidente, Michele Emiliano. Le persone dovranno dichiarare  il luogo di provenienza e il Comune in cui soggiornano, conservare per un periodo di 30 giorni l'elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno;
  • in Sicilia rimane la sorveglianza sanitaria e l'obbligo di avvisare il medico di famiglia in caso di insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19.

Obbligo di misurazione della temperatura sui treni a lunga percorrenza

La Ministra Paola De Micheli ha firmato un nuovo decreto che aggiorna le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 allegate al DPCM del 17 maggio, nell’ambito dei trasporti ferroviari sono state specificate nuove importanti prescrizioni per i viaggiatori nelle stazioni e a bordo dei convogli.

In tutte le stazioni dell’Alta Velocità vengono introdotti ingressi dedicati ai passeggeri dei treni di AV e degli Intercity per effettuare la misurazione della temperatura corporea prima di salire. Nel caso sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso a bordo del treno.

E’ confermata, all’interno delle stazioni ferroviarie, la presenza di un contingente di volontari della Protezione Civile per la gestione organizzativa dei flussi di viaggiatori, fino al 15 giugno.

L’altra novità riguarda i servizi di ristorazione a bordo che erano stati sospesi: per i treni a media e lunga percorrenza vengono ripristinati con modalità semplificate per evitare il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare il servizio è assicurato con la consegna “al posto” di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti.

Infine viene inserita un nuova prescrizione che riguarda tutti i servizi di trasporto di linea effettuati con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con un massimo di 9 posti: in questo caso si applicano le linee guida relative al trasporto pubblico locale.

Ingressi in Italia senza quarantena

Saranno consentiti gli spostamenti in Italia (senza alcuna limitazione e quindi senza obbligo di quarantena) dei cittadini provenienti da: Unione europea, stati dell’area Schengen, Regno Unito e l’Irlanda del Nord, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano.

Dal 3 giugno gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo da provvedimenti statali (DPCM e ordinanze del ministero della salute) in caso di aggravamento del rischio epidemiologico in determinate aree, ma sempre nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e dai trattati internazionali.

Spostamenti verso l'estero vietati fino al 15 giugno: ecco quali

Attenzione però: non è ancora permesso, fino al 15 giugno, spostarsi all'estero e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

I divieti ancora in vigore fino al 14 giugno 2020

Sono sospesi fino al 14 giugno 2020 compreso:

  • gli eventi e le competizioni sportive;
  • i servizi educativi per l'infanzia e le scuole;
  • i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale che svolge servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
  • le attività dei centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali;
  • le attività che si svolgono nelle sale da ballo, nelle fiere e nei congressi;
  • i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana;
  • la possibilità di sostare, per gli accompagnatori, nelle sale dei pronto soccorso.

Misure di prevenzione igienico sanitarie fino al 14 giugno 2020

  • tutte le persone anziane affette da patologie croniche devono evitare di uscire di casa salvo che per motivi di stretta necessità;
  • vige il divieto assoluto di uscire per i soggetti risultati positivi al virus e l’obbligo di restare a casa e limitare al massimo i contatti sociali per chi abbia febbre sopra i 37,5 gradi e sintomi da infezione respiratoria;
  • vige il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • le riunioni sono possibili se si mantiene la distanza di 1 metro;
  • nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (compresi i mezzi di trasporto) e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il rispetto della distanza di sicurezza, è obbligatorio l’uso delle mascherine. L’obbligo vale per tutti ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni e delle persone con disabilità incompatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Le novità dal 15 giugno 2020

  • riapertura di teatri, cinema e sale da concerto, anche all’aperto con un numero massimo di spettatori (200 in luoghi chiusi, 1.000 all’aperto);
  • consentite attività ludiche, ricreative ed educative per bambini al chiuso o all’aria aperta.

Gli obblighi in vigore fino al 31 luglio 2020 (data attuale di fine stato di emergenza sanitaria)

  • vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • i sindaci possono disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • le riunioni sono possibili se si mantiene la distanza di 1 metro;
  • il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, da parte delle imprese e delle attività commerciali che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fi no al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le sanzioni

  • le violazioni del decreto legge sulle riaperture (33/2020) sono punite con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. Se la violazione è commessa da chi esercita attività economiche, produttive e sociali si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni;
  • il mancato rispetto dell’obbligo di isolamento domiciliare è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro.