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Coronavirus: testo nuovo decreto su sanzioni rafforzate, chiusura attività 30 giorni e rapporto tra ordinanze

Nel decreto-legge approvato dal CdM il 24 marzo 2020, spiccano la regolamentazione definitiva tra i poteri del Governo e degli enti locali (Regioni e comuni) e l’inserimento di una sanzione amministrativa pecuniaria più pesante per i trasgressori (da 400 a 3000 euro)

Nel decreto-legge n.19/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 26 marzo 2020, spiccano la regolamentazione definitiva tra i poteri del Governo e degli enti locali (Regioni e comuni) e l’inserimento di una sanzione amministrativa pecuniaria più pesante per i trasgressori (da 400 a 3000 euro)

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Il Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020 ha approvato il nuovo ma più organico decreto-legge n.19/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 25 marzo 2020 e in vigore dal 26 marzo 2020, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19/Coronavirus. Vediamo le misure di maggior impatto, in attesa del testo definitivo che dovrebbe essere reso pubblico nella giornata di oggi.

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso.

L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Le misure di restrizione applicabili

  • limitazione della circolazione delle persone, divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • sospensione dell’attività, limitazione dell’ingresso o chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • limitazione, sospensione o divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • sospensione delle cerimonie civili e religiose e limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • limitazione, sospensione o chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

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Chi applica le misure: la giurisdizione di Stato e Regioni

L'adozione di tali misure (una o più di una) deve avvenire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

Semplificando:

  • il Ministro della Salute può introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze;
  • per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza;
  • le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi per ulteriori dieci giorni.

Le multe per chi sgarra

  • salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
  • nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
  • la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

Riepilogo finale

  • multe (sanzioni amministrative) da 400 a 3 mila euro per chi non rispetta i divieti di circolazione e le regole di contenimento;
  • stop fino a 30 giorni per le attività commerciali, imprese ed eventualmente studi professionali che non rispettano i divieti;
  • alla scadenza dei divieti di circolazione e chiusura di scuole, bar, ristoranti, parchi e di tutte le altre attività che sono state fermate, sarà possibile adottare nuove restrizioni su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, se occorre, sulla totalità di esso, purché abbiano una durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus;
  • possibilità, per i presidenti delle Regioni di emettere ordinanze più restrittive nei territori a maggiore circolazione del virus, con effetto per 7 giorni purché convalidate entro 7 giorni con decreto del presidente del consiglio dei ministri (DPCM), unica autorità in grado di disporre in via urgente e temporanea misure che comprimono le libertà costituzionali;
  • lo stesso vale per le ordinanze dei sindaci rispetto al presidente della regione o al presidente del consiglio dei ministri che deve confermarle entro 7 giorni con decreto.