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Settore edile: protocollo definitivo per la sicurezza nei cantieri e linee guida ANCE

Analisi approfondita sull'adozione, da parte delle imprese edili, del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro: misure di precauzione per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia

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AGGIORNAMENTO 24 APRILE 2020 - Il Governo e le parti sociali hanno integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” dello scorso 24 marzo. Si tratta delle regole ufficiali per tornare in ufficio/azienda/cantieri

Si tratta di vere e proprie linee guida, che comunque il Governo - si legge nella prefazione - si impegna ad allegare a uno dei prossimi Dpcm (Decreto della presidenza del consiglio dei ministri) per dargli una validità generale.

Una delle novità del testo è la costituzione nelle imprese di un «Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole» dello stesso protocollo. Dove non sarà possibile (piccole aziende) ci saranno Comitati territoriali, sempre costituiti dalle parti sociali.

L'ANCE aveva comunque già fornito un approfondimento, dopo la guida omnicomprensiva cui attenersi in cantiere "ai tempi dell'emergenza Coronavirus", sul documento di linee guida sulla sicurezza dei lavoratori e sanitaria, derivante dall'emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 24 marzo 2020, relativo a tutti i settori produttivi ed al Protocollo emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL, tutte le parti sociali dell’edilizia che hanno siglato un ulteriore protocollo recante linee guida per l’intero settore edile.

Le imprese edili, pertanto, adottano il presente Protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Segnaliamo le parti più interessanti.

Il protocollo in pillole: le indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici

  • si applica anche alle imprese in subappalto e subaffidamento;
  • prevede le modalità per l'accesso ai cantieri e il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori;
  • le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche all'interno dei mezzi d'opera e dei mezzi di trasporto aziendali;
  • per garantire il rispetto delle distanze, si dovrà coinvolgere il committente in modo da concordare una nuova organizzazione del lavoro e un nuovo cronoprogramma. Ove queste misure non possano essere adottate, si dovranno sospendere i lavori e salvaguardare l'occupazione con l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. L'intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa;
  • per quanto riguarda le indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici, tra cui i produttori di calcestruzzo preconfezionato, è compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti: per l'accesso di fornitori esterni, di individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti; se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (privilegiando lo scambio telematico della documentazione), se necessaria la vicinanza degli operatori. Ove possibile, individuare/installare servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno e prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori, qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste.

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Informazione

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni, che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori, con specifiche modalità per i lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci.

L’impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

Le informazioni riguardano, tra l’altro, le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore.

Ingresso in azienda

Al personale deve essere misurata la temperatura prima dell’ingresso in cantiere o negli uffici, con le modalità stabilite dal datore di lavoro.

Precauzioni igieniche (pulizia e sanificazione

Il Protocollo suggerisce i punti in cui installare dispenser di soluzioni idroalcoliche, in caso di assenza di acqua e sapone in cantiere (es. all’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.).

Riunioni

In azienda è necessario:

  • predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell’impresa;
  • in caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
  • contingentare l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e le aree fumatori, ove presenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Autotrasporto merci (protocollo MIT)

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

Organizzazione aziendale

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;

  • procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
  • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro;
  • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell’azienda. Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all’esecuzione dei lavori negli specifici cantieri.

Ipotesi di esclusione responsabilità

Le parti si danno atto che le ipotesi che seguono costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

IL PROTOCOLLO INTEGRALE AGGIORNATO AL 24 APRILE 2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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