Bonus facciate
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Bonus Facciate: la guida ENEA con le istruzioni per 'prenderlo' di sicuro

L’Enea ha pubblicato un Vademecum sul Bonus Facciate in cui specifica quali requisiti tecnici devono avere gli interventi sottoposti all’obbligo d’invio

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Come essere sicuri di 'prendere' il Bonus Facciate e non sbagliare nulla? Ci pensa l'ENEA ad aiutare i 'contribuenti' (ma anche i professionisti tecnici) con un nuovo Vademecum che riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati alla stessa ENEA.

Gl interventi rilevanti che vanno trasmessi

Si tratta, cioè, dei lavori influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino il D.M. 26 giugno 2015 “requisiti minimi” e abbiano valori di trasmittanza termica U(W/m2K) non superiori al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010, e nell’appendice B del D.M. 26 giugno 2015 ”requisiti minimi”.

Chi accede

Tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

NB - NON è possibile optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura).

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Guida al Bonus Facciate 2020: tutti i dettagli e le risposte ai dubbi più frequenti

Quali edifici

  • possono essere di qualsiasi categoria catastale e di qualsiasi destinazione d’uso;
  • devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti. NON sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetria;
  • devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
  • possono essere condominiali o costituiti da una singola unità immobiliare.

Che beneficio spetta

L'aliquota di detrazione è al 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 senza nessun limite massimo di spesa.

I requisiti tecnici dell'intervento

  • deve essere finalizzato al “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa (facciate sull’intero perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico). Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • deve configurarsi come un intervento influente dal punto di vista termico ovvero interessare oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • deve rispettare i requisiti indicati nel D.M. 26/06/2015 (Decreto “requisiti minimi”);
  • i valori di trasmittanza termica finali (U) devono essere inferiori o uguali ai valori riportati:
    • a) nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010;
    • b) nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”.

Spese ammissibili

  • Fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
  • Opere provvisionali e accessorie;
  • Occupazione di suolo pubblico;
  • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica - APE - delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.).

Documentazione da trasmettere all'ENEA

  • Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere 5 , ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

IL VADEMECUM INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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