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Geometri: dal CNGeGL una Linea Guida per capire come svolgere la propria attività "in regime COVID-19"

Dal CNGeGL una Linee guida con le modalità operative per lo svolgimento delle principali attività dei geometri professionisti

In considerazione delle indicazioni formulate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha realizzato una apposita guida che raccoglie le osservazioni da seguire nello svolgimento delle principali prestazioni professionali

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Linee guida CNGeGL per lo svolgimento delle principali attività dei geometri professionisti

Come si legge dal comunicato apparso sul sito del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, le disposizioni assunte dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 impattano fortemente sulle attività svolte dalla Categoria, che nell’esercizio della professione, ritenuta servizio essenziale, (in quanto codice Ateco 71.12.30 “Attività tecniche svolte dai geometri”) devono tenere ferme le raccomandazioni di cui all’art. 1, punto 7, del DPCM 11/3/2020 , nonché affrontare criticità di varia natura.

Per comprendere come svolgere al meglio tali prestazioni in regime di limitazione da Covid-19, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno redigere delle linee guida contenenti le modalità operative inerenti le principali attività svolte dai Geometri.

Le modalità operative per le principali attività del Geometra

Nelle Linee Guida si specificano in particolare le modalità operative per svolgere le seguenti attività

  • Amministrazione condominiale
  • Cantieri edili
  • Catasto
  • Periti estimatori danni da avversità atmosferiche
  • Sicurezza antincendio
  • Valutazioni immobiliari 

A queste disposizioni di ordine generale si affianca il supporto costante fornito dai Collegi ai propri iscritti.

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Modalità operative per svolgere le attività di CANTIERE

Solo per prenderne una come esempio si riporta quanto consiglia la Linea Guida per lo svolgimento dell'attività da CANTIERE.

DPCM 22 MARZO 2020: DIRETTIVE SUI CANTIERI

Il primo elemento da verificare è se il cantiere in essere è autorizzato a proseguire l’attività, secondo quanto disposto dal DPCM 22 marzo 2020.

Per individuare i cantieri che possono rimanere operativi, è necessario fare riferimento ai codici Ateco posseduti dalle aziende impiegate; a riguardo, l’allegato 1 al suddetto DPCM richiama la categoria “ingegneria civile” identificata con il codice Ateco n. 42.

Non sono sospese perché ritenute strategiche in quanto attinenti lavori di ingegneria civile (cod. 42) le opere che, indicativamente, si identificano in: costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali; costruzione di linee ferroviarie e metropolitane; costruzione di ponti e gallerie; costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi; costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni; costruzione di opere idrauliche; altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione di costruzione.

Sono sospese in quanto considerate “ordinarie” le opere di costruzione di edifici e le attività che riguardano lo sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione (codice 41); la costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice 41.20.00); la demolizione e preparazione del cantiere edile (codice 43.10); la preparazione del cantiere edile e la sistemazione del terreno (codice 4312); il completamento e finitura di edifici (codice 43.30); altri lavori specializzati di costruzione, come ad esempio le coperture (codice 43.90).

IL RUOLO DEL COORDINATORE

Considerato l’obbligo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, già previsto dall’art. 92 comma 1 lettera b), e richiamato anche nelle indicazioni legislative, si ritiene di fornire le seguenti linee guida.

  1. Deve essere preliminarmente verificato se l’opera in corso rientra nella categoria delle “opere non sospese” sopra dettagliate; nel caso in cui l’opera non sia sospesa, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere ad adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento. Si evidenzia che il D.lgs. 81/08 prescrive al punto 2.1.1 dell’Allegato XV che “il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità |..|” e “i suoi contenuti devono essere conformi alle prescrizioni dell’art. 15”. Pertanto, è compito del CSE valutare preliminarmente se le prescrizioni di profilassi anti-contagio previste dai decreti governativi siano concretamente applicabili nello specifico cantiere, nelle fasi o sotto fasi o lavorazioni esaminate.
  2. Nel caso in cui le misure anti-contagio siano concretamente applicabili, il Coordinatore in esecuzione dovrà provvedere ad adeguare il Piano, che dovrà essere inviato al Committente e, da questi, all’impresa affidataria, che provvederà ad inviarlo alle imprese esecutrici ai sensi dell’art. 101. Il rispetto delle norme anti-contagio non giustifica la deroga dalle altre norme della sicurezza del lavoro. L’impresa affidataria e le imprese esecutrici dovranno provvedere ad integrare i propri POS.
  3. Nel caso in cui le misure anti-contagio non siano concretamente applicabili in alcune fasi o sotto fasi o lavorazioni o per l’intero cantiere, il Coordinatore in esecuzione dovrà provvedere a informare il Committente dell’obbligo di sospensione delle fasi o sotto fasi o lavorazioni non attuabili, o dell’obbligo di sospensione dell’intero cantiere. Il Committente è obbligato ad agire ai sensi dell’art. 90 comma 1. L’inerzia del Committente rientra nella casistica prevista dall’art. 92 c. 1 e).
  4. La sospensione di alcune fasi o sotto fasi o singole lavorazioni, dovuta all’impossibilità di rispettare le norme anti-contagio, dovrà sempre essere preceduta dalla messa in sicurezza dell’area o delle opere o della porzione di cantiere, da svolgersi con le adeguate modalità anti-contagio. Il CSE dovrà - rispettando le norme anti-contagio - constatare l’avvenuta messa in sicurezza e redigere specifico verbale di sopralluogo da inviare a tutti i soggetti interessati all’opera (Committente, Imprese, Direttore lavori). In tutti i casi il verbale di sospensione lavori, redatto dal CSE, oltre ad indicare come la riapertura del cantiere sarà soggetta all’evolversi della situazione emergenziale, riporterà che la ripresa dei lavori sarà comunque consentita solo ed esclusivamente a seguito della redazione di nuovo verbale sottoscritto dal CSE. In assenza di tale sottoscrizione da parte del CSE, il cantiere non sarà in nessun caso autorizzato alla riattivazione.

LE MISURE DI SICUREZZA

Lo scorso 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con ANAS, RFI, ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili; tra le misure previste, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e - ove ciò non fosse attuabile per la conformazione della lavorazione o del luogo di lavoro – l’utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI). È inoltre prevista la limitazione degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, con contingentamento degli accessi agli spazi comuni.

Ai fini dell’applicazione delle procedure di sicurezza, è compito del Coordinatore in fase di esecuzione provvedere all’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e alla relativa stima dei costi, sia in relazione alle lavorazioni che all’eventuale nuova organizzazione logistica degli spazi di cantiere. 

Il compito di vigilare affinché siano adottate le misure di cui sopra è affidato anche ai Committenti: il protocollo, infatti, pone a carico dell’impesa affidataria/esecutrice alcune azioni preventive da porre in essere sin dall’ingresso degli addetti in cantiere, come la misurazione della temperatura.
Nella fattispecie, si suggerisce al Coordinatore di richiedere all’impresa che nel proprio piano operativo di sicurezza espliciti, con l’intervento del medico competente, sia la procedura per tale verifica (anche in considerazione dei potenziali falsi positivi o falsi negativi), sia la strumentazione da utilizzare e le conoscenze che debbono possedere gli incaricati a tale servizio. Si pensi, ad esempio, all’autista che accede in cantiere dopo il suo viaggio, con riscaldamento accesso in cabina: trattandosi di una procedura sanitaria, è necessario che non sia demandata alla libera interpretazione del soggetto incaricato della verifica, ma che vi sia una procedura che stabilisca, ad esempio, che si faccia attendere il lavoratore per un determinato lasso di tempo prima di effettuare la misura (per fare eventualmente stabilizzare la temperatura rispetto a quella del mezzo).

Analogamente sarà opportuno richiedere l’intervento del medico competente ai fini della conferma, o meno, del giudizio di idoneità del lavoratore, tenendo conto che non ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell’ambito del rischio biologico inteso nel più ampio senso del termine, che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività. In questo ambito, dovrebbe essere il medico competente ad esprimersi in via prioritaria sulla modalità di gestione del rischio, collaborando attivamente con il Coordinatore per definire procedure e modalità di intervento, esprimendosi anche in relazione alla verifica di compatibilità rispetto all’uso dei DPI o alla presenza di eventuali controindicazioni all’uso degli stessi che facciano venire meno, temporaneamente, l’idoneità alla mansione.

In ogni caso, il Coordinatore avrà cura di verbalizzare quanto disposto e ordinato, sia in caso di sospensione delle attività di cantiere che nel caso di proseguo.

Nell’ambito della sua attività, inoltre, dovrà provvedere a coordinare i datori di lavoro (ivi compresi i lavoratori autonomi), tenendo ferme le disposizioni previste dall’emergenza Covid- 19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio), ribadendo loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di cantiere, eccetera.

Nel contempo provvederà ad aggiornare il PSC e i relativi allegati, e durante i sopralluoghi in cantiere avrà cura di verificare che i lavoratori rispettino le disposizioni attuate. La mancata applicazione delle disposizioni potrà costituire grave inadempienza ai fini della segnalazione al Committente ai sensi dell’art. 92 comma 1 lettera e) del D.lgs. 81/2008, e alla conseguente immediata sospensione ai sensi della lettera f) dello stesso articolo.

Le imprese forniranno dichiarazione di avvenuta consegna dei DPI e della costituzione di adeguata scorta in cantiere, di avvenuta informazione, formazione e addestramento sull’uso dei DPI medesimi, di avvenuta consegna dei prodotti di sanificazione e di nomina dell’incaricato (preposto) a verificare la corretta, puntuale e rigorosa applicazione, da parte di tutti gli addetti, della procedura specifica di sicurezza Covid-19.

A completamento delle indicazioni di cui sopra, si consiglia di prendere visione del protocollo pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fornisce indicazioni finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure di contenimento Covid-19.
  


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