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Antincendio nei luoghi di lavoro: bozza di decreto su controllo e manutenzione di impianti e attrezzature

Nella bozza diffusa da Viminale e Ministero del Lavoro, si spiega che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati

Nella bozza, ancora provvisoria, diffusa da Viminale e Ministero del Lavoro, si spiega che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati

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Antincendio nei luoghi di lavoro: regole per manutenzione impianti e attrezzature

La normativa antincendio continua ad 'arricchirsi' di pezzi del nuovo puzzle: è disponibile, infatti, la bozza provvisoria (il lavoro è ancora molto lungo, meglio sottolinearlo) del decreto del Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero del Lavoro, che dà attuazione al disposto dell'art.46, comma 3, del decreto legislativo 81/2008, che prevede l’adozione di uno o più decreti da parte dei Ministri dell’interno e del lavoro concernenti la sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Ricordiamo che, al termine del lungo iter, si arriverà a un testo che entrerà in vigore solamente 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e relativo a controllo e manutenzione di impianti e attrezzature nei luoghi di lavoro. Nel decreto sono contenuti i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

I controlli e le manutenzioni

  • gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I;
  • l’applicazione della normazione tecnica volontaria (es. norme ISO, EN, UNI, …) conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.
  • il datore di lavoro attua gli interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’art.30 del decreto legislativo 81/2008.

Tecnici manutentori qualificati: i requisiti

  • gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati;
  • le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II;
  • la qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

LA BOZZA DI DECRETO E I DUE ALLEGATI TECNICI SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

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