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DL Liquidità: le FAQ del MEF aggiornate sulle misure per le imprese

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato ieri un aggiornamento delle FAQ in materia di misure di liquidità per le imprese

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In materia di Decreto Liquidità (DL 23/2020), segnaliamo - tra le nuove FAQ del MEF dedicate alle imprese -:

  • le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
    • la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;
    • la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
    • la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
  • requisiti per beneficiare della moratoria dei finanziamenti: l'impresa, al momento della pubblicazione del decreto (17 marzo), deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Le moratorie possono essere richieste dalle micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA;
  • sospensione anche su rate già maturate dopo l'entrata in vigore del DL ma non ancora pagate: le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge non possono essere invece computate nell’ambito della sospensione;
  • le verifiche della banca: la banca/intermediario è tenuta soltanto a verificare che l’impresa beneficiaria sia una PMI e non abbia in essere esposizioni classificate come deteriorate mentre non è suo onere accertare la veridicità della autocertificazione di carenza di liquidità resa ai sensi del comma 3 dell’art. 56. Pertanto, in caso di falsa autocertificazione la garanzia rimarrà valida, ferme restando le responsabilità civili e penali che conseguono per il dichiarante;
  • leasing finanziario: l’art. 56 si applica al solo leasing finanziario in quanto operazione assimilabile (sia dal punto di vista giuridico che contabile) ad un finanziamento, mentre esclude il leasing operativo (per cui non è possibile tale equiparazione). Mentre il leasing finanziario è infatti un finanziamento finalizzato all'acquisto del bene locato (tramite l'esercizio dell'opzione finale) il leasing operativo è solo un servizio di noleggio a fronte di una commissione senza alcuna forma di finanziamento.

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