Decreto Cura Italia: scadenze differite su sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione. I dettagli
CNI: tutte le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dedica una circolare, la n.559 del 12 maggio 2020, al differimento operato dal DL Cura Italia, convertito di recente in legge, alle scadenze in materia di prevenzione incendi.
Nello specifico:
- l'art. 103, comma 2 del DL 18/2020 stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- in questo atto di proroga rientra anche la scadenza del 7 maggio 2020, prevista dal DM 25 gennaio 2019 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (art. 3 comma 1.b - edifici di civile abitazione esistenti).
LA CIRCOLARE INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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