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Testo conversione in legge Decreto Cura Italia: tutte le misure per edilizia e professionisti

Tra le novità apportate in sede di conversione in legge del DL 18/2020: il committente deve pagare i lavori già eseguiti e i termini dei titoli abilitativi e dei certificati sono prorogati di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Cura-Italia che diventa legge dello Stato ed entra in vigore dal 30 aprile 2020. Tra le novità apportate in sede di conversione in legge del DL 18/2020: il committente deve pagare i lavori già eseguiti e i termini dei titoli abilitativi e dei certificati sono prorogati di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza

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Il Decreto Cura Italia è legge dello Stato ed è in vigore dal 30 aprile 2020:nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 29 aprile è stato infatti pubblicata la legge n.27 del 24 aprile 2020, di conversione del decreto legge 18/2020 recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", cosiddetto Cura Italia (C. 2463​).

Il Cura Italia è stato il primo decreto-legge economico per l'emergenza Coronavirus, una sorta di "Finanziaria-bis" per l'impatto che le misure hanno su praticamente tutti i settori. IL DL n.18 del del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo contiene norme nazionali su sanità, lavoro, liquidità imprese e famiglie, fisco.

A questo link , è disponibile il testo definitivo della legge di conversione. Qui invece il testo del DL 18/2020 coordinato con la legge di conversione.

Vediamo le misure di principale interesse per professionisti, lavoratori e imprese.


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Versamenti fiscali 16 marzo 2020 rinviati

Il MEF, anticipando il decreto, aveva già pubblicato nella serata del 13 marzo un comunicato dove si ufficializzava la prororga dei versamenti previsti al 16 marzo 2020. Nello specifico si sospende l’applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi tributari relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Sospesi anche i pagamenti IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, in scadenza sempre al 16 marzo.

Altri adempimenti fiscali 8 marzo - 31 maggio 2020: stop in base al fatturato

  • sospensione dei versamenti tributari, ritenute e addizionali regionali e comunali per i titolari di partite Iva  con ricavi entro i 2 mln di euro, per il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020;
  • per i soggetti di dimensioni più ridotte (ricavi o compensi non superiori a euro 400.000), che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del decreto, e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, scatta il non assoggettamento alle ritenute d’acconto, nonché a quelle previste a titolo d’imposta e a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore e il 30 aprile 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Obbligo di pagare le imprese

Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio e fino al 31 luglio 2020, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

Autonomi e partite Iva: indennizzo di 600 euro una tantum

Per le partite Iva e per i lavoratori autonomi scatta un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo. E' prevista per professionisti e collaboratori, per gli stagionali, i lavoratori del turismo e delle terme, dell'agricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo.

La prima categoria di lavoratori autonomi a cui il bonus 600 euro è dedicato è individuata dall’art.26, e si tratta dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i seguenti requisiti:

  • partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità una tantum di 600 euro non concorre alla formazione del reddito. Per questa categoria di lavoratori il limite di spesa complessiva è fissata a 170 milioni di euro per il 2020.

Fondo ultima istanza per professionisti iscritti alle Casse: 600 euro di indennità

L'articolo 34 riguarda l'indennità da 600 euro dei professionisti iscritti alle Casse private (cd. Fondo di ultima istanza).

I professionisti di cui al comma 2 dell’art.44 del DL Cura Italia, ai fini della fruizione dell’indennità di 600 euro prevista dal medesimo articolo:

  • devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996 e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente;
  • non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

Congedo di 15 giorni o voucher di 600 euro

Quindici giorni di congedo straordinario al 50% di retribuzione, da beneficiare per tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, probabilmente anche gli autonomi, con figli fino a 12 anni di età. La misura è stata pensata per aiutare i genitori che lavorano, alle prese con la chiusura delle scuole decisa dal governo Conte, al momento, fino al prossimo 3 aprile 2020.

L'opzione alternativa al congedo straordinario è una sorta di “voucher baby sitter” del valore di 600 euro, che verranno accreditati sul libretto famiglia. Per gli operatori sanitari il voucher sarà più consistente: mille euro.

Infine, sarà riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni.

Bonus presenza

Si tratta di un bonus di 100 euro, valido per i dipendenti pubblici e privati con un reddito lordo entro i 40 mila euro, che viene attribuito in automatico dal datore di lavoro che lo eroga già con la retribuzione di aprile e comunque nei termini delle operazioni di conguaglio. Tale cifra non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è restato nella sede ordinaria. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

Cassa integrazione in deroga (modificato in sede di conversione in legge)

  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
  • considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le disposizioni si interpretano nel senso che i datori di lavoro possono accedere agli ammortizzatori sociali su tutto il territorio nazionale sino al mese di agosto 2020 anche qualora nel corso del medesimo periodo abbiano proceduto a far data dal 24 febbraio 2020 o procedano al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c) e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

Fondo residuale

E' istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

Legge 104

Per i mesi di marzo e aprile 2020, chi ha diritto ai permessi della legge 104/1992 per assistere i propri familiari, potrà usufruire di 12 giorni invece degli attuali 3 giorni di congedo.

Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1º marzo 2020 (aggiunto in sede di conversione in legge)

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020 (prima zona rossa), o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito.

No licenziamenti per due mesi

Per sessanta giorni sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti e contemporaneamente le procedure pendenti. Inoltre il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ad esempio il venir meno di esigenze produttive o per ristrutturazione).

I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno
I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno

Vari rinvii (assicurazioni e revisioni auto e moto, Università)

Saranno svariati i rinvii di peso che interessano più o meno tutti i cittadini:

  • proroga della validità dei documenti di identità al 31 agosto 2020;
  • proroga delle scadenze per le revisioni di auto e moto di 3 mesi;
  • proroga validità assicurazioni rc auto e moto da 15 a 30 giorni dalla data di scadenza;
  • in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.

Sostegno alla liquidità di famiglie e imprese

  • moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
    • la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
    • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
    • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
    • la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
    • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
    • la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
    • la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
    • la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
    • la sospensione dei termini operativi del fondo;
    • estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
    • estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
    • facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
    • estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
  • estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
  • possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

Misure di sostegno alle PMI

Le piccole e medie imprese potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

  • a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia perquella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senzaalcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Fondo di garanzia PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (inserito in sede di conversione in legge)

Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500,000 euro.

Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione dì finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo dì garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Proroga di permessi, concessioni e DURC (aggiunta in sede di conversione in legge)

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi e termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previsti dall'art.15 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
 
La proroga vale anche per:

  • le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali;
  • il ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • l’inizio e la fine dei lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione e per i piani attuativi;
  • il DURC (documento unico di regolarità contributiva);
  • le autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Responsabilità attenuate per i ritardi nelle consegne (aggiunto in sede di conversione in legge)

Se le misure di contenimento causano ritardi nella consegna dell’opera o nella prestazione del servizio, bisogna tenere conto della situazione di emergenza prima di accogliere la richiesta di risarcimento del committente o di pretendere il pagamento di una penale.

Stop mutui prima casa e aiuti per pagamento affitti anche alle partite Iva maggiormente colpite

Anche chi resta senza lavoro per «riduzione o sospensione dell'orario» potrà chiedere aiuto al Fondo di solidarietà “Gasparrini”, che prevede la sospensione fino a 18 mesi delle rate sulla prima casa.

Nello specifico, il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa potrà concedere i propri benefici, oltre che ai lavoratori dipendenti, anche alle partite Iva e ai lavoratori autonomi senza necessità di presentare l'ISEE, ma l’ammissione ai benefici del Fondo andrà autocertificata, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, con l'aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

In sede di conversione in legge, si è disposto che per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate

Sospensione procedure esecutive prima casa (aggiunto in sede di conversione in legge)

In tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Deposito temporaneo rifiuti (aggiunto in sede di conversione in legge)

L'articolo 113-bis consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi. 

Efficientamento energetico piccoli comuni: proroga di 6 mesi

L'art.125, inserito solamente all'ultimo, prevede che per l’anno 2020, i termini previsti dall’art.30, comma 14-bis, del decreto-legge 34/2019, cd. Decreto Crescita, sono prorogati di sei mesi. Ciò significa che i comuni beneficiari possono iniziare l'esecuzione dei lavori non più entro il 15 maggio ma entro il 15 novembre 2020.

Donazioni Covid-19

La disposizione è prevista sia per le persone fisiche sia per le imprese:

  • per le persone fisiche è possibile detrarre fino al 30% del reddito delle somme che vengono elargite, entro la soglia dei 30 mila euro;
  • per le imprese è previsto un meccanismo di deduzione dal reddito di imprese così come avviene per le erogazioni a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

Sanificazione ambienti di lavoro: nuovo credito di imposta

L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Si applica a tutti gli esercenti, attività di impresa, arte o professione.

Stop accertamenti e controlli fiscali

Vengono sospesi i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Stop cartelle di pagamento

Si prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

MUD e rifiuti: rinvio al 30 giugno

Rinvio al 30 giugno 2020 di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti.

IN ALLEGATO, SONO DISPONIBILI IL TESTO DEL DL 18/2020 e IL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE APPROVATO ALLA CAMERA IL 24 APRILE 2020 (DEFINITIVO)

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