Nel nuovo decreto-legge 33/2019 valido fino al 31 luglio 2020, le regole di massima a cui le Regioni dovranno ispirarsi per allentare o restringere le misure anti-Covid19. Dal 3 giugno 2020 il via agli spostamenti extra-regione. Firmato anche il DPCM attuativo del 17 maggio 2020 che regolamenta i singoli comparti scandendo esattamente le tempistiche delle riaperture
"A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione", si legge nel decreto-legge 33/2019, cd. "DL Riaperture" per la "fase 2 e mezzo" che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio e sarà in vigore sino al 31 luglio 2020, giorno di fine stato di emergenza.
Scompare, quindi, l'autocertificazione per gli spostamenti dentro le regioni, ma resta la necessità di motivare gli spostamenti oltre regione (in allegato l'ultima versione editabile): il decreto-legge, inoltre, prevede che eventuali misure restrittive restino tuttavia "relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica".
"Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", specifica il provvedimento, che ribadisce "il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora" per chi è positivo al virus.
Dal 3 giugno, via agli spostamenti tra regioni - a meno di chiusure stabilite da provvedimenti nazionali - e anche tra Stati UE, dove non ci sarà più la regola di rispettare la quarantena di 14 giorni per chi vi entra. Quindi:
Da lunedì 18 maggio, quindi, potranno riaprire tutte le attività economiche e produttive e quindi, di fatto:
Tali attività sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale.
Nella bozza del decreto è prevista una sanzione da 400 a 3 mila euro per chi viola le regole, mentre le imprese infine è prevista anche la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Per quanto riguarda i Comuni, i sindaci potranno decidere "la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza di un metro".
Apprendiamo, nella serata di domenica 18 maggio, che è stato firmato il DPCM attuativo del decreto-legge 33/2019. Questo provvedimento, che esamineremo con articolo di approfondimento a parte, contiene disposizioni che si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
Tra gli allegati (un file di 120 pagine) sono contenute anche le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, concordate con la Conferenza delle Regioni, per:
18 maggio 2020:
25 maggio 2020:
15 giugno 2020:
In ultimo, può essere utile ricordare che è obbligatorio, sull’intero territorio nazionale, usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro).
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
IL DL 33/2019, IL DPCM 17 MAGGIO 2020 CON TUTTI GLI ALLEGATI E IL NUOVO MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF
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