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Fase "2 e mezzo" Covid-19: dal 18 maggio spostamenti liberi dentro le Regioni! Dal 3 giugno Italia aperta

Nel nuovo decreto-legge quadro valido fino al 31 luglio 2020, le regole di massima a cui le Regioni dovranno ispirarsi per allentare o restringere le misure anti-Covid19. Dal 3 giugno 2020 il via agli spostamenti extra-regione, ma fioccano le polemiche di alcuni Governatori

Nel nuovo decreto-legge 33/2019 valido fino al 31 luglio 2020, le regole di massima a cui le Regioni dovranno ispirarsi per allentare o restringere le misure anti-Covid19. Dal 3 giugno 2020 il via agli spostamenti extra-regione. Firmato anche il DPCM attuativo del 17 maggio 2020 che regolamenta i singoli comparti scandendo esattamente le tempistiche delle riaperture

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Spostamenti liberi dentro le regioni

"A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione", si legge nel decreto-legge 33/2019, cd. "DL Riaperture" per la "fase 2 e mezzo" che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio e sarà in vigore sino al 31 luglio 2020, giorno di fine stato di emergenza.

Scompare, quindi, l'autocertificazione per gli spostamenti dentro le regioni, ma resta la necessità di motivare gli spostamenti oltre regione (in allegato l'ultima versione editabile): il decreto-legge, inoltre, prevede che eventuali misure restrittive restino tuttavia "relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica".

Tra Regioni solo da 3 giugno 2020

"Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", specifica il provvedimento, che ribadisce "il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora" per chi è positivo al virus.

Dal 3 giugno, via agli spostamenti tra regioni - a meno di chiusure stabilite da provvedimenti nazionali - e anche tra Stati UE, dove non ci sarà più la regola di rispettare la quarantena di 14 giorni per chi vi entra. Quindi:

  • dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree;
  • saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti (sin da subito).

Negozi e centri commerciali, riaperture da lunedì 18 maggio

Da lunedì 18 maggio, quindi, potranno riaprire tutte le attività economiche e produttive e quindi, di fatto:

  • attività di di commercio al dettaglio;
  • centri commerciali;
  • bar, ristoranti;
  • attività di servizi alla persona (parrucchieri, estestisti, ecc.);
  • studi professionali di ogni tipo (compresi gli studi dentistici per la normale attività).

Tali attività sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale.

Nella bozza del decreto è prevista una sanzione da 400 a 3 mila euro per chi viola le regole, mentre le imprese infine è prevista anche la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Per quanto riguarda i Comuni, i sindaci potranno decidere "la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza di un metro".

Il DPCM attuativo

Apprendiamo, nella serata di domenica 18 maggio, che è stato firmato il DPCM attuativo del decreto-legge 33/2019. Questo provvedimento, che esamineremo con articolo di approfondimento a parte, contiene disposizioni che si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Tra gli allegati (un file di 120 pagine) sono contenute anche le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, concordate con la Conferenza delle Regioni, per:

  • RISTORAZIONE
  • ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
  • STRUTTURE RICETTIVE
  • SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
  • UFFICI APERTI AL PUBBLICO
  • PISCINE
  • PALESTRE
  • MANUTENZIONE DEL VERDE
  • MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Il calendario completo delle riaperture (rispettando le singole linee guida)

18 maggio 2020:

  • negozi di vendita al dettaglio (ad esempio abbigliamento, calzature ecc.);
  • attività legate alla cura della persona (parrucchieri, barbieri e centri estetici);
  • attività per la ristorazione (bar ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, ecc.);
  • stabilimenti balneari;
  • allenamenti degli sport di squadra;
  • musei;
  • celebrazioni liturgiche e religiose

25 maggio 2020:

  • palestre, piscine, centri sportivi

15 giugno 2020:

  • cinema e teatri, ove gli spettacoli siano svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9;
  • centri estivi per bambini e ragazzi per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Mascherine

In ultimo, può essere utile ricordare che è obbligatorio, sull’intero territorio nazionale, usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro).

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

IL DL 33/2019, IL DPCM 17 MAGGIO 2020 CON TUTTI GLI ALLEGATI E IL NUOVO MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

 


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