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Edilizia scolastica post DL Scuola: l'analisi dei nuovi poteri speciali dei sindaci in stile Decreto Genova

L'ANCI ha pubblicato una nota con analisi dettagliata dell'articolo 7-ter del Decreto Scuola (22/2020) convertito in legge

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In materia di edilizia scolastica, la novità di assoluto rilievo del DL Scuola appena convertito in legge è rappresentata dall'art.7-ter (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica), riferito ai poteri straordinari dei sindaci che ricalcano, in qualche modo, quelli già visti nel Decreto Genova.

In tal senso l'ANCI, l'associazione dei comuni italiani, ha pubblicato un'analisi dettagliata di tale norma che, per garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’art.4, commi 2 e 3, del decreto legge 32/2019 (Sblocca Cantieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni del Codice Appalti:

  • a) artt.32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3;
  • b) art.60, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’art.35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

I nuovi poteri dei sindaci

L'ANCI sottolinea che il rinvio dinamico ai poteri di cui alla succitata norma fa sì che tutti i Sindaci, anche Metropolitani, e i Presidenti di Provincia, per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, possano:

  • assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione di lavori, anche sospesi;
  • provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando anche in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali tuttavia il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni (in luogo dei 90 previsti dall’articolo 17bis della legge 241/90), decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati (silenzio assenso), nonchè per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

I sindaci, inoltre, assumono direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I verbali

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi “de quibus”, i Sindaci, anche metropolitani e i Presidente di Provincia, direttamente, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il verbale, redatto con tali modalità, ha valenza di atto impositivo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

Le deroghe al Codice Appalti

  • art. 32 commi 8, 9, 11 e 12: non vi è necessità di rispettare alcun termine decorrente dall’efficacia dell’aggiudicazione prima di procedere alla stipula dei contratti d’appalto, né obbligo del rispetto di tutti i vincoli di motivazione per la consegna d’urgenza dei lavori. I contratti possono essere inoltre stipulati anche in pendenza di ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale istanza cautelare anche in pendenza degli esiti dei controlli successivi;
  • art. 33 comma 1: si può procedere alla stipula del contratto anche in base alla proposta di aggiudicazione, senza attendere l’approvazione formale della stessa. Tutti i contratti così stipulati, sono sottoposti a condizione risolutiva espressa nel caso in cui sopravvenga documentazione interdittiva in base ad accertamenti antimafia;
  • art 37: come già possibile in base al DL n.32/2019, viene ribadita la deroga all’obbligo di aggregazione dei Comuni non Capoluogo nonché di ricorso a Centrali Uniche di Committenza;
  • art. 60: nei casi di procedure aperte per affidamenti di appalti fino alla soglia comunitaria (euro 5.350.000 per i lavori) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 10 giorni dalla trasmissione del bando di gara;
  • artt. 77 e 78: non vi è obbligo di nominare una Commissione di soli esperti nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa né di utilizzare l’Albo dei Commissari ANAC, peraltro già oggetto di autonoma sospensione;
  • art. 95, comma 3: è possibile utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in deroga a quanto prevede il codice appalti in materia.

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