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Ecobonus: modificata la definizione di impianto termico. La nuova FAQ ENEA

A partire dall’11 giugno 2020 si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 10 giugno 2020 n.48

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Attenzione, perché dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs 48/2020 che ha recepito la direttiva 2018/844 sulla prestazione energetica in edilizia, è cambiata anche la definizione di impianto termico.

L'ENEA, quindi, risponde alla domanda "cosa si intende per impianto termico?" nella nuova FAQ dove si spiega che, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 si applica la definizione di impianto termico riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 48/2020, ovvero:

  • impianto termico - "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".

Rimandando, per approfondimenti, all'articolo dedicato, ricordiamo che il d.lgs. 48/2020, che ha modificato il d.lgs. 192/2005 e, in particolare, la definizione di impianto termico contenuta all’art.2, lettera l-tricies, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno scorso e introduce rilevanti novità in termini di requisiti per il calcolo della prestazione energetica, condizioni per ottenere l’ecobonus e smartness degli edifici.

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