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Reddito da lavoro autonomo: la cessione del contratto di leasing è tassabile

Agenzia delle Entrate: la norma ricomprende qualsiasi elemento immateriale, riferibile all'attività artistica o professionale, che determina la percezione di un corrispettivo da parte del professionista

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Il corrispettivo che deriva dalla cessione di un contratto di leasing relativo a un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale si configura come cessione di elementi immateriali, sottoposta a tassazione ai sensi del comma 1-quater dell'articolo 54 del Tuir.

Lo ha rchiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 209/E del 13 luglio 2020, riferita all'interpello di un libero professionista che ha stipulato un contratto di leasing immobiliare finalizzato all'acquisto dell'immobile ove esercita la sua attività professionale: egli chiuderà la partita Iva e cederà il contratto di leasing immobiliare relativo allo studio in cui svolge attualmente la propria attività a una società immobiliare di nuova costituzione, che a sua volta concederà in locazione l'immobile alla medesima associazione per l'esercizio dell'attività professionale. La domanda, quindi, è se la cessione del contratto dia origine a materia imponibile da assoggettare a tassazione.

Per il Fisco la risposta è positiva, visto che l'art.54 comma 1-quater del Tuir prevede che concorrono "a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale".

Come chiarito dalla relazione illustrativa del DL 223/2006 che ha introdotto tale disposizione, la norma prevede "la tassazione della fattispecie di cessione della clientela e di altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. Trattasi di un'ipotesi che sempre più frequentemente si realizza, mediante la quale possono essere ceduti valori immateriali che, sebbene di difficile inquadramento in figure giuridiche tradizionali, nei fatti sono ben individuati. Si tratta, ad esempio, della cessione del marchio, dell'assunzione di obbligo di non effettuare attività in concorrenza nella medesima zona, eccetera".

Insomma: è ricompreso qualsiasi elemento intangibile la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell'ambito della normale attività professionale, ampliando l’ammontare dei compensi percepiti nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo. Di conseguenza, possono essere ricompresi anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing, aventi ad oggetto beni strumentali, per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, in quanto l'importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi, quali elementi immateriali, derivanti dal contratto esistente.

In definitiva, la cessione del contratto rappresenta un’operazione imponibile da assoggettare a tassazione.

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