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Riscatto della laurea: la detrazione al genitore spetta solo se il figlio è a carico

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi in merito alla disciplina fiscale applicabile nel caso di riscatto di periodi non coperti da contribuzione e per il riscatto di laurea agevolato

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Riscatto della laurea? Si, ma attenzione alle 'condizioni'. Lo si evince dalla risposta 225/2020 del 23 luglio dell'Agenzia delle Entrate che mira a chiarire - ancora una volta, verrebbe da dire - la portata dell'art.20 del decreto legge 4/2019 (cd. Decretone), il quale prevede la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione (cosiddetta "pace contributiva").

Il Fisco evidenzia che la detrazione per il genitore che presenta la domanda per il riscatto di laurea agevolato spetta solo se il soggetto interessato, il figlio, è fiscalmente a carico.

La domanda di riscatto presentata dal genitore

Il contribuente istante intende far presentare la domanda di riscatto al proprio genitore, che sosterra anche l'onere, dei periodi non coperti da contribuzione l'onere versato dal genitore e quella per il riscatto di laurea agevolato.

Il comma 3 del citato art.20 dispone infatti che la prevista facoltà «è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 Pagina 2 di 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi». Il legislatore consente espressamente che la facoltà di esercitare il riscatto possa essere esercitata oltre che dall'interessato anche da parte dei parenti ed affini entro il secondo grado, che sostenendone il relativo onere, potranno fruire della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto interessato sia un familiare "fiscalmente a carico" ai sensi dell'articolo 12 del TUIR.

Le istruzioni ai fini fiscali: cambia per riscatto classico e riscatto agevolato

Dopo aver ripercorso le varie tappe inerenti il riscatto della laurea e il riscatto della laurea agevolato, con i proverbiali chiarimenti sulle diverso calcolo per il riscatto e le rate, si evidenzia che ai fini fiscali restano confermate le istruzioni impartite con la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, ove si precisa che se i contributi sono versati a favore degli " inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino "fiscalmente a carico", a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del TUIR.

Si ritiene, quindi, che la disciplina fiscale, prevista dal comma 3, dello stesso art.20 che consente la possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 50 per cento dell'onere sostenuto, secondo le modalità sopra precisate, trovi applicazione solo laddove sussistano i requisiti e le condizioni previsti dai commi da 1 a 5 del predetto articolo 20 del citato decreto legge. Sulla base di quanto illustrato, nel caso in esame, si ritiene che qualora la domanda per il riscatto venga prodotta, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019, dal genitore dell'Istante che ne sosterrà anche il relativo onere, lo stesso potrà portare in detrazione dall'imposta lorda l'onere del riscatto nella misura del 50 per cento di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi, secondo le modalità sopra precisate.

Qualora venga presentata domanda di riscatto di laurea agevolato ai sensi del d.lgs. 184/1997, invece, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19 per cento in quanto, come sopra illustrato, non ricorrendo in capo all'Istante, titolare di reddito superiore ad euro 2.840,51, la condizione di soggetto fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del TUIR.

LA RISPOSTA 225/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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