Riscatto della laurea soft ma non troppo: i chiarimenti dell'INPS
L'Inps fornisce chiarimenti in merito all’efficacia dei periodi di laurea riscattati mediante versamento dell’onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cd. criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto)
Nella circolare 6/2020 del 22 gennaio, l'Inps ha fornito chiarimenti sull’efficacia retroattiva dei riscatti di laurea e la determinazione degli oneri di riscatto nel caso di calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Possiamo sostenere, riassumendo, che i benefici del cd. riscatto soft della laurea sono ridotti, poiché i periodi così riscattati, sono pienamente efficaci solo per il diritto non anche per la misura della pensione. Pertanto, in forza del riscatto si potrà acquisire il diritto alla pensione anche in data antecedente a quella della domanda di riscatto, ma i relativi contributi avranno effetto sulla misura della pensione a partire dal mese successivo alla domanda di riscatto. Tali periodi di riscatto, inoltre, sono sempre esclusi dalla retribuzione pensionabile ai fini del calcolo dell'eventuale quota retributiva della pensione.
Riscatto di laurea: inquadramento normativo
Parliamo del riscatto del periodo di studi, per il quale il DL 4/2019 (cd. Decretone su pensioni e reddito di cittadinanza) ha previsto un alternativo criterio di calcolo dell'onere, quando il periodo da riscattare si colloca nel sistema contributivo: oltre a quello ordinario (33% della retribuzione degli ultimi 12 mesi) è previsto il calcolo dell'onere in misura pari al 33% del minimo contributivo di artigiani e commercianti (15.878 euro nel 2019, per cui il costo di riscatto di un anno di studio è 5.240 euro). Vai al simulatore di calcolo di riscatto di laurea e alle spiegazioni in merito!
L'efficacia del riscatto
Il principio è vincolato dai "limiti emergenti dalla normativa di riferimento". Cosa significa? Che per maturare il diritto alla pensione, i periodi riscattati con il criterio soft vanno considerati nella loro collocazione temporale; mentre, agli effetti patrimoniali i contributi (da riscatto) hanno efficacia nella rivalutazione nel montante individuale soltanto dalla "data della domanda di riscatto". Quindi:
- l'onere di riscatto per le domande presentate successivamente all’esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo ai sensi dell’art.1, comma 23, della legge 335/1995 e s.m.i e ai sensi del decreto-legge 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge 417/2001, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, verrà determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale;
- le domande di riscatto presentate precedentemente all’esercizio dell’opzione saranno definite secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e alla collocazione temporale dei periodi.
Come chiarito con il messaggio n. 219/2013, al paragrafo 6.2, l'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali.
L’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione in parola rende irrevocabile l’opzione stessa. Anche qualora l’interessato eserciti l’opzione e successivamente accetti il riscatto per effetto del quale raggiunga un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione rimane comunque ferma e irrevocabile. In queste ipotesi, contestualmente al provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, all’assicurato sarà fornita idonea informativa affinché sia edotto degli effetti conseguenti all’accettazione dell’operazione stessa.
Opzione donna
Chi, infine, si avvale di opzione donna (prorogata a tutto il 2020) può chiedere il riscatto con il criterio soft dei periodi di studio che, in mancanza dell'opzione, sarebbero stati calcolati con il sistema retributivo.
La domanda di riscatto va presentata insieme a quella di pensionamento (e opzione) e, in tale sede, si può anche chiedere il ricalcolo degli oneri di eventuali domande di riscatto già presentate e accolte in base al criterio retributivo.
LA CIRCOLARE 6/2020 DELL'INPS E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF