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Superbonus 110%: alla scoperta delle regole per conviventi, interventi ammessi, quote annuali, cumulo

Dettagli della circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%: ammessi familiari e conviventi di fatto del possessore o detentore dell’immobile, se hanno effettivamente sostenuto le spese per i lavori, e anche imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari rientranti nella sfera privata

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L'8 agosto 2020 sono stati pubblicati due documenti fondamentali per l'applicazione del Superbonus 110% del DL Rilancio. Vediamo di dettagliare al meglio i contenuti della circolare attuativa che, di fatto, è una sorta di mappa per addetti ai lavori e cittadini che spiega come fruire del beneficio.

I beneficiari: professionisti sì ma solo per sfera privata

Ammessi al Superbonus i condomìni, le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito  registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

NB - con l’espressione “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” il legislatore ha voluto destinare l’agevolazione alle unità immobiliari oggetto di interventi qualificati non riconducibili a beni relativi all’impresa (articolo 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del Tuir).

La detrazione quindi spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, se le spese sono sostenute sugli immobili appartenenti alla sfera “privata” dei contribuenti. La limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati “su unità immobiliari”, in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, se le spese sono effettuate per le parti comuni dell’edificio. Viene inoltre chiarito che la maxi-agevolazione non spetta per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio che abbia un unico proprietario o sia in comproprietà fra più soggetti.

I beneficiari: le regole per i conviventi

Sono ammessi alla detrazione anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che sostengano le spese degli interventi. Si tratta fra l’altro, del coniuge, del componente dell’unione civile dei parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, oltre ai conviventi di fatto.

La detrazione spetta a condizione che:

  • siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

L’agevolazione, quindi, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione, perché ad esempio locati o dati in comodato d’uso.

Interventi ammessi

Interventi trainanti

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente  dell'edificio,
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari;
  • riduzione del rischio sismico, previsto dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl n. 63/2013.

NB - gli interventi sono ammessi al beneficio purché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Interventi trainati

Devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti, cioè quelli per efficientamento energetico (ecobonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici.

Gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

L’agevolazione non può essere chiesta, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Le 5 quote annuali

Il bonus del 110% va ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.

Esempio della ripartizione: nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un immobile provvedono all’isolamento termico delle superfici opache, il cui limite di spesa è di 50mila euro e alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, che ha un limite di spesa pari a 30mila, avranno diritto alla detrazione del 110%, calcolata su un importo complessivo di a 80mila euro, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

Trasmissibilità del Superbonus per vendita o decesso

In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale (vendita o donazione) sulla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi al Superbonus, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

In caso di decesso dell’avente diritto, il diritto alla fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, all’erede che conservi la detenzione del bene.

Cumulo tra Superbonus e bonus classici

Importante questa differenza:

  • se gli interventi ammessi al Superbonus rientrano astrattamente tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio agevolabili ai sensi del citato decreto legge, non è consentita la sovrapposizione con gli altri interventi di riqualificazione energetica, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali sono già riconosciute delle agevolazioni e il contribuente deve scegliere, per le medesime spese, quale agevolazione applicare;
  • se si realizzano dei lavori sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (es. nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus - come il cappotto termico - sia interventi esclusi, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia con detrazione al 50% - come il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati i singoli adempimenti previsti dalla misura agevolativa.

Prevenzione dalle frodi

Sia per l’utilizzo diretto in dichiarazione sia per le opzioni alternative sarà necessaria la “attestazione” o “asseverazione”, che certifichi requisiti tecnici e congruità delle spese.

L’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico va trasmessa online all’Enea, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dello Sviluppo economico, mentre quella richiesta per gli interventi antisismici va depositata presso lo sportello unico competente.

Per espressa previsione normativa, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento.

LA CIRCOLARE ATTUATIVA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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