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Chiarimenti sulle Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

Pubblicato a firma dell'ing. Pietro Baratono, Capo Dipartimento del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici il documento avente per oggetto chiarimenti interpratitivi dell'Articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”.

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Non si ferma quindi l'attività del Ministero delle infrastrutture in questo mese di agosto, con un documento importante rivolto alle stazioni appaltanti.

L’articolo 207 del recente decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rubricato “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”, ha introdotto in via transitoria, al fine di attenuare le difficoltà economiche determinate alle imprese dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19, la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto di cui all’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Con la presente circolare, si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’interpretazione della norma suindicata, al fine di ovviare a criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni pervenute a questo Ministero.

 

2. Ambito di applicazione della norma.

Il comma 1 del precitato articolo 207 dispone: “In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”.

Il successivo comma 2 soggiunge altresì: “Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore”.

Mentre, dunque, con il primo comma si fa espresso riferimento all’anticipazione disciplinata dal comma 18 del citato articolo 35, precisando che la facoltà introdotta in via transitoria si applicano sia alle procedure avviate con pubblicazione di bando o avviso ovvero per le quali siano stati trasmessi gli inviti a presentare offerta, qualora non siano scaduti i relativi termini, che a quelle che saranno indette a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2021, il comma successivo estende la previsione anche “al di fuori dei casi previsti dal comma 1”. Con quest’ultima locuzione, l’ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi esteso non solo alle ulteriori procedure “disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, non rientranti nella previsione del comma 1, ma più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge (ad esempio, dell’articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che introdusse tale anticipazione per i contratti disciplinati dal previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) ovvero di specifiche pattuizioni contrattuali.

A tale conclusione si perviene sulla base non solo della ratio della previsione, che è intesa a riconoscere liquidità aggiuntiva a tutte le imprese che abbiano in corso di esecuzione appalti pubblici e che siano state penalizzate dall’emergenza, ma anche del dato testuale del precitato comma 2, laddove, dopo aver disposto l’estensione in discorso della disposizione di cui al comma precedente, si aggiunge che “si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, con un richiamo di specifiche disposizioni della disciplina codicistica che non avrebbe senso laddove si fosse comunque già all’interno del perimetro del d.lgs. n. 50/2016, atteso che in tale ipotesi il predetto articolo 35 sarebbe in ogni caso applicabile in toto.

Inoltre, va ritenuta l’applicabilità in via generale della previsione in esame anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali.

Sotto il primo aspetto, l’ANAC ha condivisibilmente osservato che al di là dell’infelice inserimento della previsione di cui al comma 18 nell’articolo dedicato all’individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria, “…La portata generale dell’obbligo risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. Non avrebbe quindi senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti di importo inferiore che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore” (delibera n. 1050 del 14 novembre 2018).

Ne discende che pacificamente anche la disposizione temporanea di cui all’articolo 207 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che richiama per l’appunto il comma 18 dell’articolo 35 del codice, è applicabile anche agli appalti cd. sotto soglia.

Analoghe conclusioni, per quanto riguarda i settori speciali, discendono dal rilievo che l’articolo 35 del codice è interamente a questi applicabile giusta il richiamo contenuto nell’articolo 114, comma 1, del codice stesso.

3. Disponibilità delle somme da impiegare per l’anticipazione.

Con riguardo all’inciso per cui la facoltà introdotta dall’articolo 207 del d.l. n. 34/2020 può essere esercitata dalla stazione appaltante “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”, risulta chiaro che con tale locuzione il legislatore ha inteso porre all’erogabilità del beneficio il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento.

Non può invece ritenersi che debba farsi riferimento a un capitolo di spesa specificamente destinato all’anticipazione del corrispettivo, anche qualora l’amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia, e a fortiori per i contratti risalenti a epoca anteriore all’introduzione nel sistema dell’anticipazione del corrispettivo (e ai quali, come si è visto al punto che precede, pure è estensibile la disposizione in oggetto).