Q-RAD, il Consorzio Italiano Produttori di Sistemi Radianti di Qualità, ha pubblicato lo scorso 31 luglio un documento contenente 21 domande e 21 risposte dedicato al tema Superbonus 110% e sistemi radianti. Condividiamo il focus per capire di più sull'argomento.
Il DL 19 maggio 2020, numero 34 definito anche Decreto Rilancio riguarda molteplici temi. Con la Legge 77/2020 nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, il DL Rilancio è stato convertito in Legge.
Gli articoli 119 e 121 riguardano rispettivamente gli interventi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e la cessione del credito e lo sconto in fattura.
A seguito della pubblicazione dei due decreti del MISE sono stati definiti i massimali di spesa e o dettagli per le asseverazioni. Questi saranno a breve approfonditi in un ulteriore documento.
Interventi 'trainanti'
Interventi trainati
I sistemi radianti rientrano nel superbonus quando associati ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica degli edifici individuata dal decreto, come l’installazione di una caldaia a condensazione oppure una pompa di calore oppure l’allaccio al teleriscaldamento o abbinati a caldaie a biomassa. Rientrano inoltre quanto abbinati ad interventi sull’involucro (come interventi trainati).
I sistemi radianti rappresentano la miglior scelta impiantistica perché integrano in un unico terminale riscaldamento e raffrescamento al fine di raggiunger i più elevati risparmi sia energetici che economici.
Certamente, gli incentivi per le ristrutturazione edilizie (bonus casa - detrazione del 50%) e per l’efficientamento energetico (65% oppure 50%) sono attualmente attivi.
Quando i sistemi radianti sono associati alla sostituzione del generatore non è necessario che i Criteri Ambientali Minimi - CAM (requisiti di disassemblabilità e di percentuale di riciclato) vengano rispettati. I CAM devono essere applicati per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate.
No, si definiscono due tipologie:
Le caratteristiche da rispettare per definire un condominio sono:
Un edificio unifamiliare è composto da un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Un edificio funzionalmente indipendente e dotato di uno o più accessi autonomi è, ad esempio, una villetta a schiera.
È necessario precisare le caratteristiche dell’appartamento
La definizione è riportata nell’art. 3, comma 1, lett. c) del DLgs 48 del 10 giugno 2020.
La definizione è la seguente: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione (come ad esempio caldaie, pompe di calore,..), distribuzione (come ad esempio sistemi radianti e relativi sistemi di distribuzione), accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.
Un esempio di impianto termico è quindi un generatore, abbinato al sistema radiante (pavimento e/o parete e/o soffitto), tubazioni della distribuzione, sistema di regolazione, sistema di deumidificazione e/o VMC.
Il salto di classe energetica deve essere valutato attraverso due Attestati di prestazione energetica (pre e post intervento), nei quali l’indice che determina la classe è funzione della quota di energia non rinnovabile utilizzata dall’edificio per la climatizzazione invernale (dipende dalle caratteristiche dell’involucro e i sistemi impiantistici).
Il salto di due classi energetiche deve riguardare l’intero edifico e non la singola unità immobiliare. Il salto può essere raggiunto sommando il contributo degli interventi. Ad esempio, posso raggiungere il doppio salto di classe installando una caldaia a condensazione, con un sistema radiante a basso spessore, il relativo sistema di regolazione ed eventuali altri interventi che ridurranno il fabbisogno di energia.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese inferiore a:
Tali costi sono da moltiplicare per ogni unità immobiliare.
Esempio. edificio composto da 4 unità immobiliari spesa massima 80.000 Euro. Edificio composto da 10 unità immobiliari spesa massima 150.000 Euro.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese inferiore a 30.000 Euro.
⇓ Ulteriori Q&A relative a Superbonus 110% e sistemi radianti nel PDF in allegato ⇓
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