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Compensi professionali: la parcella va pagata anche se il comune rinuncia al Fondo comunitario

Cassazione: è sufficiente l’erogazione del finanziamento a far avverare la condizione prevista per il compenso al progettista

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Attenzione, circoletto rosso sulla sentenza 18031/2020 dello scorso 28 agosto della Corte di Cassazione Civile, perché è relativa ai compensi dei progettisti. Nello specifico, gli ermellini chiariscono che:

  • non si può escludere il pagamento della parcella al professionista solo perché il comune rinuncia ai fondi europei già assegnati;

  • la condizione che fa scattare il diritto al compenso per il progettista si è avverata con l'erogazione e quindi la condotta dell'ente locale implica una rinuncia alla condizione che è possibile soltanto in caso di condizione unilaterale, mentre i giudici del merito l'hanno interpretata come bilaterale.

L'architetto e l'oggetto del contendere

Un architetto reclamava un compenso di 2,3 milioni per i quattro progetti a valere su contributi Fesr, il fondo europeo per le infrastrutture, ma veniva condannato a restituirne all'amministrazione locale oltre 63 mila in quanto nel contratto intervenuto con l'ente c'è la clausola secondo cui al progettista non sarebbe stato corrisposto alcun compenso se il Comune non avesse fruito dei finanziamenti comunitari.

Secondo gli ermellini, il ragionamento della difesa è corretto, in quanto la condizione del contratto si considera avverata quando è mancata per una causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La disposizione non si applica quando la parte tenuta condizionatamente a una determinata prestazione ha anch'essa interesse all'avveramento della condizione; quest'ultima va ritenuta apposta nell'interesse di un solo contraente se c'è una clausola ad hoc oppure da un insieme di elementi del contratto si può ritenere che l'altra non vi abbia interesse; altrimenti è inserita nell'interesse di entrambi.

Di fatto, qui, a sbagliare è la Corte d'appello quando non ritiene credibile che il Comune rinunci ai fondi europei per evitare di pagare una parcella troppo salata all'architetto. La rinuncia a un finanziamento già concesso è una condotta che interviene quando risulta ormai avverata la condizione cui le parti hanno subordinato il diritto al compenso del professionista.

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