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Superbonus 110%: il Decreto Requisiti non è ancora in vigore! L'attuale regime transitorio

Non esendo stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il DM 6 agosto 2020 non è in vigore. Per questo, agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la futura entrata in vigore si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del DM interministeriale 19 febbraio 2007

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C'è qualcosa che è meglio sottolineare, quando si parla di Superbonus 110%. L'importanza del Decreto Prezzi (o Decreto Requisiti) la conosciamo benissimo, ma ad oggi è bene ricordare che il DM 6 agosto 2020, molto articolato e comprensivo di ben 9 allegati, non è in vigore in quanto non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Apriti cielo? Non proprio. L'art.12 comma 4 del DM 6 agosto 2020 recita a chiare lettere che "le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Dal 7 agosto ad oggi, però, non è uscito su nessuna Gazzetta Ufficiale, pertanto non è ancora in vigore.

Il periodo transitorio

Ma quindi il Superbonus non è applicabile? Si, ma non facendo riferimento al DM Prezzi. Il comma dell'art.12 sopracitato chiarisce che "le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007".

Il Decreto Requisiti provvisorio (o antecedente): cosa dice?

Le differenze rispetto al DM 6 agosto 2020 sono notevoli e il DM 19 febbraio 2007 non contiene gli allegati dall’A all’I del DM Prezzi, di fatto portando ad un applicazione del Superbonus senza le condizioni del DM 6 agosto 2020.

Ma, volenti o nolenti, chi ha iniziato un lavoro agevolabile a norma del Superbonus dal 1° luglio ad oggi (anzi, fino all'entrata in vigore del DM 6 agosto 2020), dovrà fare riferimento al più volte citato Decreto del MISE 19/02/2007.

Siamo di fronte a una situazione particolare, con due regimi di applicabilità 'prima' e 'dopo' l'entrata in vigore del DM 6 agosto 2020:

  1. inizio lavori (comprovato dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'art.8 comma 1 del d.lgs. 192/2005) effettuato dal 1° luglio 2020 e sino al giorno della data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del DM Prezzi/Requisiti: si dovranno rispettare le condizioni del DM MISE 19/02/2007;

  2. inizio lavori dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del DM Prezzi e fino ad una data compatibile con spese effettuate entro il 31 dicembre 2020: si dovranno rispettare le condizioni del DM Prezzi/Requisiti.

E il Decreto Asseverazioni?

Il discorso è diverso per l'altro decreto attuativo del Superbonus, il DM Asseverazioni. In questo caso infatti l'entrata in vigore non dipende dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, peraltro anche in questo caso non ancora avvenuta. Speghiamo il perché. L'art. 7 (Disposizioni Finali) recita così: "Il presente decreto, di cui l’allegato 1 e l’allegato 2 costituiscono parte integrante, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Senza stare a tediarvi con l'esegesi del diritto, vi basti sapere che un decreto ministeriale costituisce espressione di una facoltà propria in materia regolamentare spettante ai singoli ministri ma limitata al campo di rispettiva competenza e con rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato. In altre parole, è un provvedimento avente il contenuto della legge in quanto crea norme giuridiche, ma non la forma della legge, perché emanato da organi amministrativi e non da organi legislativi. Il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento, ma registrato alla Corte dei Conti. Tale registrazione (che qui c'è stata) è una condizione necessaria per la sua efficacia, in quanto solo dopo di essa può essere pubblicato

Per la sua entrata in vigore, serve un'idonea pubblicità che, in questo caso, è avvenuta sul sito ufficiale del MISE. Non essendoci, all'interno, specifici riferimenti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale propedeutici all'entrata in vigore di ciò che regolamenta, possiamo sostenere che il DM Asseverazioni è entrato in vigore lo scorso 5 agosto 2020.

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