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Superbonus 110%, dentro tutto: chiarimenti su ruderi (unità collabenti), case antisismiche, comodato d'uso

L'Agenzia delle Entrate fornisce svariati chiarimenti sul Superbonus: è possibile usufruire della detrazione maggiorata del 110% anche per gli interventi realizzati su edifici classificati “collabenti” (F/2)

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Di tutto, di più, per questo Superbonus 110 che continua a riservarci le risposte dell'Agenzia delle Entrate su svariati particolari di interesse, sbrogliando diverse matasse.

I chiarimenti del Fisco sono 'figli' di recentissimi interpelli relativi ad Ecobonus Sismabonus maggiorati del DL Rilancio: dopo essersi occupata della villetta a schiera e degli edifici unifamiliari, si passa ad altri casi spinosi. Vediamoli tutti, allegando le risposte relative (325, 326 e 327 del 9 settembre 2020).

Edifici collabenti - ruderi

Nell'interpello 326, si chiede se è possibile ottenere la detrazione maggiorata per gli interventi aventi a oggetto unità collabenti, cioè una unità immobiliare censita in catasto nella categoria «F/2» (unità collabenti), non abitabile e, quindi, non produttiva di reddito, sul quale si intendono realizzare interventi per la riduzione di due classi di rischio sismico e per l'efficientamento energetico, con isolamento termico delle pareti, cambio caldaia e impianto di riscaldamento.

Il Fisco dice sì: nel rispetto delle condizioni richieste e degli adempimenti obbligatori, è possibile usufruire della detrazione maggiorata del 110% anche per gli interventi realizzati su edifici classificati «collabenti», cioè diroccati o malmessi al punto da non essere abitabili (cd. ruderi).

Comodato d'uso

Nell'interpello 327, un contribuente residente in un immobile detenuto in forza di un comodato d'uso, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato nel giugno del 2019, vuole sostituire il generatore di calore con una pompa di calore sfruttando la detrazione maggiorata del 110% - Superbonus.

Le Entrate sottolineano, in primis, l'assenza di un'indicazione puntuale della tipologia di immobile e la possibile applicazione nei condomini se l'intervento viene eseguito congiuntamente con gli interventi trainanti, confermando che il Superbonus è destinato agli interventi indicati nell'art. 119 del DL Rilancio e che l'unità unifamiliare, al fine di fruire della detta detrazione sulla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore, deve risultare dotata di accesso autonomo e funzionalmente indipendente.

Quindi la risposta: è possibile beneficiare della detrazione maggiorata, con possibilità di ottenere sconto in fattura o di eseguire la cessione per quanto indicato, mentre restano esclusi dall'agevolazione i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell'edificio relativamente alla porzione di unità quadrifamiliare in cui l'istante abita.

Case antisismiche

L'interpello è il 325: si tratta dell'acquisto imminente di un immobile da costruire facente parte di un complesso residenziale ricadente in zona sismica, con esecuzioni di opere di efficientamento e conseguimento della classe energetica «A», nel rispetto di tutti gli altri requisiti di sicurezza sismica richiesti.

Si chiede, quindi, se ciò può usufruire dalla detrazione per demolizione e ricostruzione, se è possibile ottenere lo sconto in fattura e se l'impresa venditrice ha la facoltà di denegare il riconoscimento del detto sconto.

Tutto buono, per il Fisco, che richiama la circolare guida del Superbonus (24/E/2020, paragrafo 2.1.4), confermando l'applicazione della detrazione maggiorata del 110%, se l'unità è collocata nelle zone classificate 1, 2 e 3 (ordinanza 3519/2006 PCM), nel rispetto delle altre condizioni richieste, l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020

Unica postilla da tenere ben presente: il riconoscimento dello sconto o l'accettazione del credito d'imposta da parte del venditore non è un obbligo e, quindi, rientra nell'ambito delle ordinarie dinamiche contrattuali e in un accordo di natura commerciale.

LE RISPOSTE 325 - 326 - 327 DEL FISCO SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

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