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Superbonus 110% e impianti termici: ok per la sostituzione dei climatizzatori, non per la nuova installazione

MEF: se vengono rispettati i requisiti previsti dal D. Lgs. 192/05, come modificato dal D. Lgs. 40/2020 per la definizione di “impianti di riscaldamento”, la sostituzione di climatizzatori può rientrare nel Superbonus al 110% come intervento trainato

MEF: se vengono rispettati i requisiti previsti per la definizione di “impianti di riscaldamento”, la sostituzione di climatizzatori può rientrare nel Superbonus al 110% come intervento trainato

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Troviamo davvero tante risposte interessanti nelle ultimissime FAQ a cura del sottosegretario al MEF Villarosa, anche per quel che riguarda gli impianti termici. Abbiamo già sottolineato la possibilità di disporre del Superbonus 110% anche per stufe di legno o a pellet, ma dalle risposte deduciamo anche che:

  • si può considerare come intervento trainato la sostituzione di climatizzatori su parti private, se vengono rispettati i requisiti previsti dal D. Lgs. 192/05, come modificato dal D. Lgs. 40/2020 per la definizione di “impianti di riscaldamento”;
  • sono comprese tra le spese detraibili al 110% quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento);
  • sono comprese tra le spese detraibili al 110% quelle sostenute per ripristino dell’intonaco e del pavimento, se contestuali alla sostituzione dell'impianto termico;
  • sono detraibili al 110% talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali e degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi;
  • NON è possibile usufruire del Superbonus per l’installazione di impianti di climatizzazione invernale;
  • in un condominio di 10 unità abitative di cui solamente una non ha impianto termico, NON è possibile eseguire il cappotto anche sulle pareti esterne di quest’ultima ed accedere al 110% per la superficie esterna dell’appartamento senza impianto termico;
  • se si cambia una vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta si sostituiscono i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%.

 

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