Superbonus | Cessione del Credito
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Superbonus 110% e cessione del credito: le FAQ più interessanti. Cosa si fa in caso di comproprietà?

Carrellata dei chiarimenti principali in materia di cessione del credito per il Superbonus ex art.119 e 121 DL Rilancio, anche in virtù dello 'start' dello scorso 15 ottobre

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Se qualcuno non lo sapesse, dallo scorso 15 ottobre è possibile esercitare l'opzione alternativa alla fruizione diretta del Superbonus 110% (Ecobonus o Sismabonus maggiorato, o Bonus Facciate): in alternativa, appunto, al beneficio, si può cedere il credito equivalente al bonus oppure avere uno sconto in fattura.

Abbiamo già ampiamente descritto come va compilato e inviato (online) il Modulo di opzione, in questa sede riepiloghiamo alcuni chiarimenti tratti dalle FA più interessanti sin qui redatte dall'Agenzia delle Entrate, MEF, Architetti, ecc.

Cessione del credito: a chi si fa

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione

Fratelli comproprietari

  • Tre fratelli sono comproprietari di un appartamento all’interno di un condominio su cui sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus. Uno solo dei fratelli può fruire interamente del Superbonus o è necessario comunicare all’agenzia delle entrate la cessione del credito di imposta da parte degli altri due fratelli?

Come chiarito nella circolare 24/E/2020 del Fisco, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), la detrazione deve essere ripartita tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da uno solo dei predetti soggetti, lo stesso può fruire del Superbonus direttamente senza necessità di alcuna comunicazione.

Qualora, invece, le spese siano sostenute anche dagli altri titolari (comproprietari ecc.), ciascuno di essi potrà fruire del Superbonus nel limite massimo di spesa ammissibile alla detrazione, per la parte di spesa effettivamente sostenuta da ognuno di essi.

Ciascun comproprietario che ha sostenuto le spese, può, optare, in luogo della fruizione diretta del Superbonus, ai sensi dell’articolo 121 del DL 34/2020, per un per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Cessione del credito da immobile in comodato d'uso

Il proprietario di tre appartamenti in comuni diversi può usufruire delle agevolazioni per due di questi. Se avvalla il progetto per i lavori del terzo appartamento dato in comodato d’uso gratuito ad un altro soggetto, quest’ultimo può cedere il credito fiscale al 110% alla banca?

L’articolo 119, comma 10 del DL Rilancio prevede che il Superbonus 110 possa essere fatto valere unicamente per due immobili. Tale indicazione riguarda eslcusivamente gli immobili unifamiliari o funzionalmente indipendenti. Pertanto il limite non riguarda il caso in cui i lavori agevolati siano effettuati dal condominio.

Se il terzo immobile (unifamiliare) è concesso in comodato e i lavori sono effettuati dal comodatario, è possibile fruire del Superbonus (oltre ai primi due immobili) anche sul terzo immobile in quanto il beneficiario della detrazione è un soggetto diverso diverso rispetto al proprietario (che ha già fruito del beneficio per gli altri due immobili).

E’ necessario, però, che il contratto di comodato sia registrato prima dell’inizio lavori e che il proprietario autorizzi (per iscritto) il comodatario all’esecuzione delle opere straordinarie. Nel quesito non è stato precisato, però, se si tratta di unità immobiliari all’interno di un condominio o immobili di tipo unifamiliare.

Incapienti

Se sono incapiente posso usufruire del Superbonus?

Sì, optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Il Superbonus infatti è in generale una detrazione dall’imposta lorda, quindi non può essere utilizzato da soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostituiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come per i soggetti che rientrano nella no tax area). Questi soggetti ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

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