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Superbonus 110%: cosa succede in caso di concorso in violazione? La responsabilità di fornitore e cessionario

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro di applicazione e le specifiche del comma 6 art.121 DL Rilancio in materia di concorso in violazione

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Se il Superbonus 110% è stato ottenuto illegalmente, o senza rispettare i requisiti di legge, scatta il concorso in violazione previsto dall'art.121 comma 6 del DL Rilancio (34/2020). Ma cosa significa esattamente? E chi ne risponde, solo il fruitore o anche, nel caso, i fornitori e/o i cessionari del credito?

Alla domanda risponde sempre l'Agenzia delle Entrate, nell'ultimo documento di chiarimenti presentato in audizione parlamentare dal direttore del Fisco Ruffini.

In primis, si evidenzia che gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati chiariti sia dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 sia nella risposta all’interrogazione n.5-04585 del 10
settembre 2020 presso la Camera dei Deputati.

Il recupero dell'importo (con interessi)

In particolare, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa (art.121, comma 5, DL 34/2020), maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del DPR 602/1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (art.13 del d.lgs. 471/1997).

Il concorso in violazione

Nel caso di concorso nella violazione (art.9 comma 1 del d.lgs. 472/1997) il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione):

  • della sanzione;
  • della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (art.121 comma 6 DL Rilancio).

Come precisato nella risposta all’interrogazione n. 5-04585, “i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione”.

Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari “rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto” (così il provvedimento di attuazione dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, punto 7).

L'esempio del Fisco

Spesa sostenuta pari a 40.000 euro, detrazione pari a 44.000 euro (110 per cento di 40.000).

Il fornitore effettua uno sconto di 40.000 euro, in quanto lo sconto non può essere superiore al corrispettivo dovuto (in sostanza, il beneficiario non pagherà nulla), maturando un credito d’imposta pari a 44.000 euro. Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta:

  • a) l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione; nel caso in esame il recupero riguarderà l’importo di 44.000 euro, oltre a sanzioni e interessi;
  • b) il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta (nell'esempio 44.000 euro).

Il fornitore o il cessionario risponderà solo in due casi:

  • se l’Ufficio accerta il concorso nella violazione;
  • per l’eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa 50.000 euro anziché 44.000 euro). Tale seconda ipotesi, in realtà, non riguarda tanto la fruizione del Superbonus quanto il corretto utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.

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