Sismabonus
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Villette a schiera da demolizione e ricostruzione: SuperSismabonus Acquisti ok con atto entro il 31/12/2021

Per beneficiare delle detrazione Sismabonus Acquisti, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021

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Dopo la risposta 557, ne arriva un'altra, la n.558 di fatto collegata, dell'Agenzia delle Entrate sul cd. Sismabonus Acquisti ex art.16 comma 1-septies del DL 63/2013, che poi grazie al DL Rilancio può diventare Supersismabonus (cioè godere del 110%) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Stavolta si chiede se:

  1. possa essere applicata la disciplina c.d. SismaBonus Acquisti su tutte le 6 villette a schiera frutto della demolizione e ricostruzione, costruite entro il 31 dicembre 2021 ma vendute dopo i successivi 18 mesi (quindi vendute anche oltre il 31 dicembre 2021)
  2. venga riconosciuto il concetto di variazione volumetrica nella costruzione di villette a schiera facenti parte di un progetto costruttivo unitario;
  3. venga riconosciuta la possibilità di continuare a beneficiare della detrazione autonoma sul costo di costruzione del garage;
  4. venga riconosciuta la possibilità di godere della detrazione bonus mobili per una ristrutturazione.

Le risposte del Fisco

  1. affiché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63/2013, così come integrata dagli artt.119 e 121 del DL 34/2020 e nel rispetto delle relative prescrizioni peculiari (cfr. circolare n. 24/E del 2020), è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021;
  2. sì, vale anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione;
  3. sì: nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, l'articolo 16-bis del TUIR costituisce il quadro normativo di riferimento delle disposizioni contenute nel citato articolo 16 del DL 63/2013, non essendo gli interventi di riduzione del rischio sismico ivi indicati, una nuova categoria di opere agevolabili. Pertanto, i chiarimenti di prassi resi in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio devono ritenersi validi anche con riguardo agli interventi ammessi al cd. Sismabonus;
  4. gli interventi che saranno effettuati dall'impresa di costruzione rientrano tra quelli agevolabili ai fini del bonus mobili.

LA RISPOSTA N.558/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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