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CTR Toscana choc: Ecobonus ok anche senza inviare l'asseverazione e la scheda lavori all'ENEA!

La trasmissione della documentazione non è finalizzata a consentire un controllo ma ha natura meramente ricognitiva

Per i giudici tributari toscani, la trasmissione della documentazione non è finalizzata a consentire un controllo ma ha natura meramente ricognitiva

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La sentenza ha tutta l'aria di essere una di quelle 'pesanti', che lascia strascichi, anche se - è bene precisarlo - una pronuncia tributarista può essere ribaltata dalla Cassazione e, in ogni caso, non prevale sulla legge.

In un modo o nell'altro, quello che ha 'sentenziato' la CTR Toscana nella pronuncia n.790 del 3 novembre, della quale ha dato notizia "Il Sole 24 Ore" del 25 novembre a pag.37, lascia il segno visto che si afferma che "il diritto alla detrazione Irpef per interventi di efficientamento energetico è riconosciuto anche nei casi in cui non risulti l'avvenuta trasmissione della documentazione all'Enea".

Per i giudici, ai fini dell'ecobonus rileva esclusivamente l'effettività del costo sostenuto per l'esecuzione dell'intervento ed è del tutto ininfluente l'omesso adempimento dell'obbligo di invio della scheda lavori.

Senza asseverazione l'Ecobonus si prende lo stesso

L'Agenzia delle Entrate, dopo un controllo, aveva 'tolto' al contibuente il diritto all'Ecobonus (lavori di efficientamento energetico) perché non era stata inviata la documentazione all'ENEA e mancava anche l'asseverazione del tecnico abilitato.

Da qui il contribuente ricorreva prima alla CTP Grosseto (il primo grado della giustizia tributaria), che rigettava il ricorso ma affermando però che, in ogni caso, la mancata comunicazione non comportava l'automatica decadenza dal beneficio fiscale ai fini Irpef. Si passava allora alla CTR Toscana, che ribaltava il tutto motivando col fatto che, per beneficiare della detrazione, fa fede il dato sostanziale della effettiva esecuzione dei lavori e il sostenimento della spesa, rispetto al mero adempimento formale di invio della documentazione, da ritenersi secondario e solamente ricognitivo.

Detta brutalmente: l'invio della scheda lavori e dell'asseverazioni è una sorta di ricognizione, non serve per i controlli del Fisco. Il tutto è suffragato dal fatto che la normativa di riferimento (legge 296/1996 e DM 19 febbraio 2007) non prevede espressamente la decadenza dall'agevolazione nei casi di omessa o tardiva trasmissione ad Enea delle schede relative ai lavori.

NON APPENA SARA' DISPONIBILE IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA, LO PUBBLICHEREMO SU INGENIO

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