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Check-list Superbonus 110%: ecco come preparare il visto di conformità

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una guida ad hoc e due check list dei controlli da effettuare per ottenere Ecobonus e Sismabonus maggiorati al 110%

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Ecco un altro importante contributo in ottica Superbonus 110%: viene dal CNDCEC (Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili) e riguarda sempre l'incremento al 110% della detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

Nel nuovo documento, viene fornito un quadro d’insieme dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

Non solo: i Commercialisti hanno messo a punto due check-list (per Ecobonus 110% e Sismabonus 110%) per verificare il corretto espletamento di tutta la procedura.

I documenti sono destinati ai commercialisti e agli altri professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità ma sono un utile strumento di confronto anche per i progettisti alle prese con il Superbonus.

Il visto di conformità ai fini del Superbonus

Il comma 11 dell’articolo 119 del Decreto “Rilancio” prevede che: “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997”.

In ottemperanza alla norma richiamata, laddove il contribuente opti per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura è indispensabile l’apposizione del visto di conformità da parte di uno dei soggetti abilitati sull’apposita comunicazione denominata “comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, che dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per le quali viene esercitata l’opzione.

LA GUIDA E LE DUE CHECK LIST A CURA DEL CNDCEC SONO SCARICABILI IN ALLEGATO!

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso i LINK riportati di seguito.
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