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Superbonus 110%, progettisti ed equo compenso: rispetto del DM Parametri per cessione credito e sconto in fattura

Nella conversione del Decreto Ristori, ok del Senato alla norma che tutela i progettisti nei casi di sconto in fattura e cessione del credito

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Novità davvero importante per i progettisti impegnati con le asseverazioni e le pratiche collegate al Superbonus 110% del DL Rilancio: in virtù di quanto contenuto nel DDL di conversione in legge del DL 137/2020 (Decreto Ristori), approvato nella serata del 15 dicembre dal Senato, i progetti degli interventi che accedono al superbonus 110% nelle forme di sconto in fattura o cessione del credito dovranno essere pagati ai professionisti rispettando il principio dell’equo compenso, cioè secondo il Decreto Parametri (DM Giustizia 17 giugno 2016).

La legge di conversione del Decreto Ristori, che ingloberà anche tutti gli altri Decreti Ristori seguenti (Bis, Ter e Quater), passa ora al Senato dove dovrà essere convertita in legge entro il 28 dicemrbe 2020.

Equo compenso per pratiche professionali sul Superbonus

L'art.17-bis del DDL, introdotto da uno specifico emendamento approvato da Palazzo Madama, reca "Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali" e prevede che si applichi la disciplina in materia di equo compenso, recata dalla legge professionale forense, nei confronti dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso ai benefici fiscali (e alla connessa possibilità di opzione per lo sconto o cessione degli stessi) per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

In particolare l'articolo in esame obbliga i soggetti destinatari della cessione dell'agevolazione fiscale, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ad applicare la normativa sull'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori.

Più nel dettaglio:

  • il comma 1 dell'art.17-bis fa riferimento alla disciplina sull'equo compenso recata dall'art. 1 comma 487 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) il quale ha aggiornato l'art 13-bis della legge 247/2012, con la disciplina del diritto a percepire un equo compenso per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, quindi con clienti c.d. forti;
  • il comma 2 dell’art.19-quaterdecies del DL 148/2017 estende il diritto all’equo compenso, previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del DL 1/2012.

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