Agenzia delle Entrate: può usufruire della detrazione del 90% per i lavori di restyling delle facciate, il condominio che effettua parte degli interventi agevolabili in una zona classificata a “uso terziario” se questa, dalla certificazione dell’ente competente, risulta assimilabile a una zona interessata dalla misura favore
Con risposta n.23 dell'8 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ricorda, in merito alla fruizione del Bonus Facciate 90%, che l'assimilazione alle zone "A" o "B" della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Nel caso di specie, un condominio chiede di poter beneficiare del Bonus Facciate per lavori da eseguire su uno stabile - interventi di rinnovamento e consolidamento della facciata esterna - che ricade in parte in "zona di completamento B3" (per circa 1.100 mq., su un totale di 2.800 mq) e in parte in zona " attività terziarie".
Il Fisco evidenzia che, secondo quanto stabilito dall'art.2 del DM 1444/1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:
Quindi, tornando al caso specifico, si cita la circolare n. 2/E del 2020 dove è stato precisato che la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone "A" o "B" in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Nella circolare n. 2/E del 2020 è stato infatti precisato che l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle predette zone "A" o "B" deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Tale assimilazione non può, dunque, che essere attestata da una certificazione rilasciata dall'ente territoriale competente.
Nel caso di specie, pertanto, il Condominio potrà fruire della detrazione, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, che non sono oggetto della presente istanza di interpello, ottenendo una certificazione urbanistica dalla quale risulti l'equipollenza in questione. Diversamente, l'agevolazione spetterà limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte dell'edificio insistente sulla "zona di completamento B3".
LA RISPOSTA N.23/2020 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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