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Superbonus 110%: nuovi chiarimenti sui limiti di spesa per interventi trainati e trainanti con esempi numerici

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Dentro le pagine del nuovo sito governativo dedicato al Superbonus 110% ex DL Rilancio troviamo alcune precisazioni, nuove, davvero di interesse notevole. Tra queste di sicuro meritano spazio chiarimenti sui limiti di spesa per gli interventi trainati e trainanti.

Nello specifico, si risponde ad un quesito dedicato ad un doppio intervento (Sismabonus più trainante di miglioramento energetico) abbinabile ad uno o più interventi trainanti. Si chiede sei sia corretto considerare che ogni intervento abbia un distinto plafond di spesa (ad. es. messa in sicurezza antisismica con coibentazione di un edificio unifamiliare: 96.000 euro + 50.000 euro) e quali sono i limiti di spesa detraibile al 110 per cento per i seguenti interventi trainati:

  • finestre e schermature solari (art.1 comma 345 della legge 296/2006 e art.14 comma 2 lettera b del DL 63/2013);
  • pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda (art.1 comma 346 della legge 296/2006);
  • impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art.14, comma 2-bis, DL 632013).

Il limite è la somma degli importi di ogni intervento

Il Governo, per rispondere, chiama in causa la risoluzione n.60/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate, dove si era già chiarito che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Quindi: qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti - nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi trainati - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

E' possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.

Spesa massima ammissibile in caso di interventi trainati per il risparmio energetico

Per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi trainati finalizzati al risparmio energetico, invece, si precisa che le norme di riferimento in taluni casi individuano un limite massimo di detrazione spettante, in altri un limite massimo di spesa ammesso alla detrazione.

Poiché il comma 2 dell'art.119 del DL 34/2020 stabilisce che per i predetti interventi trainati l'aliquota del 110 per cento si applica «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente», nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

Gli esempi numerici

Quindi, in riferimento ai casi prospettati:

  • per l'acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari nonché per l'acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda, l'art.1 comma 345 della legge 296/2006, l'art.14 comma 2 lettera b del DL 63/2013 e l'art.1 comma 346 della medesima legge 296/2006 stabiliscono per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro. Qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 54.545 euro;
  • per l'acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l'art.14 comma 2-bis del citato DL 63/2013 stabilisce un ammontare massimo di detrazione spettante pari a 30.000 euro. Qualora tale intervento sia trainato da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 27.273 euro. Quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell'impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l'intervento nel suo complesso. Anche tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus pari a 96.000 euro per immobile, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (cfr. circolare n. 24/E del 2020).

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