Il Governo, sul nuovo portale dedicato, fornisce delucidazioni sui limiti di spesa applicabili per gli interventi trainanti e trainati che accedono al Superbonus 110%
Dentro le pagine del nuovo sito governativo dedicato al Superbonus 110% ex DL Rilancio troviamo alcune precisazioni, nuove, davvero di interesse notevole. Tra queste di sicuro meritano spazio chiarimenti sui limiti di spesa per gli interventi trainati e trainanti.
Nello specifico, si risponde ad un quesito dedicato ad un doppio intervento (Sismabonus più trainante di miglioramento energetico) abbinabile ad uno o più interventi trainanti. Si chiede sei sia corretto considerare che ogni intervento abbia un distinto plafond di spesa (ad. es. messa in sicurezza antisismica con coibentazione di un edificio unifamiliare: 96.000 euro + 50.000 euro) e quali sono i limiti di spesa detraibile al 110 per cento per i seguenti interventi trainati:
Il Governo, per rispondere, chiama in causa la risoluzione n.60/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate, dove si era già chiarito che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Quindi: qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti - nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi trainati - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.
E' possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.
Per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi trainati finalizzati al risparmio energetico, invece, si precisa che le norme di riferimento in taluni casi individuano un limite massimo di detrazione spettante, in altri un limite massimo di spesa ammesso alla detrazione.
Poiché il comma 2 dell'art.119 del DL 34/2020 stabilisce che per i predetti interventi trainati l'aliquota del 110 per cento si applica «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente», nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.
Quindi, in riferimento ai casi prospettati:
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