Superbonus
Data Pubblicazione:

Superbonus 110%: ok per l'edificio composto da due unità immobiliari

super-bonus_700-2.jpg

E' possibile fruire del Superbonus 110% ed DL Rilancio su due unità immobiliari, una di proprietà e l'altra in nuda proprietà (con usufrutto al padre), entrambe ad uso abitazione, per "interventi di miglioramento sismico quale rinforzo sulle murature d'ambito con betoncino armato, realizzazione di una nuova copertura con orditura portante in legno, realizzazione di opportune sottofondazioni ed altre opere strutturali che faranno innalzare la classe sismica dell'intero fabbricato di due categorie strutturali. Inoltre prevede di realizzare cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell'impianto termico".

Da due a quattro unità immobiliari

Lo si evince dalla risposta n.58 del 27 gennaio dell'Agenzia delle Entrate, dove si evidenzia che, in virtù di quanto disposto dalla lett. n) del'art.1 comma 66 della legge di bilancio 2021, che ha modificato il comma 9, lett. a) dell'art.119 del DL Rilancio, ora il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».

Proprio per effetto di questa modifica, quindi, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.

Nel caso di specie, l'edificio è composto da due unità immobiliari di cui l'Istante è titolare, rispettivamente, della piena proprietà e della nuda proprietà. Pertanto, potrà accedere, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto, alla agevolazione in esame.

Il limite di spesa ammesso alla detrazione

Per quel che riguarda il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione, esso è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati: nel caso specifico, sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi a condizione, tuttavia, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti.

A tal riguardo si rammenta inoltre che, così come chiarito con la circolare n. 30/E del 2020, la sostituzione dei serramenti rappresenta un intervento autonomo a fronte dei quali è possibile fruire dell'Ecobonus di cui all'art.14 del DL 63/2013. Pertanto, in base al richiamo contenuto nel comma 2 dell'art.119 del decreto Rilancio al citato art.14, il predetto intervento è ammesso al Superbonus, quale intervento trainato nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.

L'importo massimo di detrazione spettante andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

LA RISPOSTA N.58/2021 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Superbonus

Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.

Scopri di più