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Sismabonus Acquisti allargato: col DL Semplificazioni ok per demolizione e ricostruzione su diverso sedime

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Interviene ancora in materia di Sismabonus Acquisti, l'Agenzia delle Entrate, che nella risposta 71/2021 si esprime su una ricostruzione con incremento volumetrico sulla base della normativa provinciale ed effettuata sul medesimo sedime dell'originario edificio, fatta eccezione per una parte dell'interrato (ospitante i garages) che insiste nel sottosuolo della confinante particella fondiaria pertinenziale.

Al momento non risultano depositati in Comune l'asseverazione ed il progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 3 del DM 58 del 2017: la società intende terminare i lavori entro il 31 dicembre 2021 e procedere alla vendita delle unità immobiliari, per cui chiede l'appicabilità dell'art.16 comma 1-septies del DL 63/2013.

Le Entrate, alla fine, optano per il "sì".

Dopo il solito, lungo excursus normativo, si evidenzia che l'art. 10 del DL Semplificazioni (76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120) ha apportato modifiche al dpr 380/2001: per quanto di interesse del Sismabonus Acquisti, il novellato articolo 3, comma 1, lettera d), dispone che «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico [...]».

Ne consegue che, sul presupposto che l'intervento su diverso sedime rientri nelle ipotesi di cui alla summenzionata lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del dpr 380/2001, gli acquirenti possono fruire della detrazione di cui al citato art.16, comma 1-septies del decreto-legge 63/2013.

Il Supersismabonus Acquisti

L'Agenzia delle Entrate, in precedenza, aveva ricordato che se gli interventi per l’adozione delle misure antisismiche sono realizzati, mediante demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, da imprese di costruzione che si impegnano a vendere le unità immobiliari entro 18 mesi dalla fine dei lavori, agli acquirenti spetta una detrazione sul prezzo di acquisto, da calcolare su un tetto di spesa di 96mila euro

Secondo la normativa ordinaria del Sismabonus Acquisti, l’aliquota dipende dal miglioramento sismico raggiunto dopo l’intervento: si ottiene la detrazione del 75% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore o dell’85% con passaggio a due classi di rischio inferiori. Ma dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le società e al 30 giugno 2022 per le persone fisiche, la normativa sul Sismabonus è stata assorbita dal Superbonus, che ha elevato al 110% l’aliquota della detrazione. Per cui, in questo caso, se la vendita sarà 'dedicata' ai privati, essi potranno beneficiare del Supersismabonus Acquisti.

LA RISPOSTA N.71/2021 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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