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Superbonus 110% e tempistiche: per le spese 2020-2021 ok anche con lavori iniziati nel 2019

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Anche se un'intervento di demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia) che comprende lavori rientranti nel Superbonus è iniziato nel maggio 2019 e quindi prima della promulgazione del DL Rilancio (19 maggio 2020), può fruire della maxi-agevolazione, ovviamente solo per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a tutto il 2021.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta n.88 dell'8 febbraio 2021, ricordando anche che, in virtù delle modifiche apportate dal DL Semplificazioni, oggi rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

Chi decide se è una ristrutturazione

Teoricamente, gli interventi di ristrutturazione edilizia che l’istante sta realizzando, cioè ampliamento volumetrico su un’abitazione unifamiliare indipendente di sua proprietà, rientrano proprio tra quelli indicati sopra, ma è bene ricordare che è il comune (o un altro ente territoriale competente) a certificare in ultima istanza la tipologia di lavoro, al momento del rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.

L'APE pre operam

Sempre ai fini dell’agevolazione, inoltre, l’istante, che dagli interventi programmati otterrà l'innalzamento di almeno due classi energetiche, chiede chiarimenti sulla predisposizione dell’Ape (Attestato di prestazione energetica) post operam, in quanto l’ampliamento volumetrico è una costruzione nuova senza un background energetico.

Secondo le Entrate, il contribuente potrà assolvere alla prova richiesta avvalendosi dell'Ape compilato con riferimento ai dati dell'impianto ante intervento per conseguire due Ape (ante e post intervento) confrontabili.

Per completezza sullo specifico argomento, comunque, il Fisco rimanda a due faq pubblicate dall’Enea:

  • la n. 5, dove ha precisato che, nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020, l'Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori;
  • la n. 7, nella quale ha detto che, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare quelle derivanti all'ampliamento e l'Ape post operam deve essere redatto considerando l'edificio nella sua configurazione finale.

LA RISPOSTA N.88/2021 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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